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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 giugno 1994, n. 776

Regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2003)
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Testo in vigore dal: 21-10-1995
                 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega
al Governo per l'attuazione delle direttive  n.  85/384  CEE  del  10
giugno 1985, n. 85/614 CEE del 20 dicembre 1985 e n. 86/17 CEE del 27
gennaio  1986,  concernenti  il  riconoscimento  dei  diplomi,  delle
certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, elaborato  in
conformita' ai criteri di delega della citata legge 29 dicembre 1990,
n. 428, ed in particolare l'art. 12 che demanda ad un regolamento, da
adottare  con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il  Ministro  di  grazia  e
giustizia,  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
l'emanazione di ulteriori norme ad integrazione della disciplina  dei
procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo e al registro
degli architetti;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 22 luglio 1993;
  Vista la nota n. 2118/93/U.L./V.3 del  19  novembre  1993,  con  la
quale  e'  stato  inviato  il  presente  schema  di  regolamento alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Comunicazione del mancato riconoscimento
                     all'Ordine degli architetti
  1. Ai sensi dell'art.  4,  comma  5,  del  decreto  legislativo  27
gennaio  1992,  n. 129, di seguito denominato decreto legislativo, il
provvedimento relativo al mancato  riconoscimento  del  diploma,  del
certificato  o  del  titolo  viene  trasmesso  da parte del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'Ordine
degli architetti  competente  per  territorio,  al  quale  era  stata
trasmessa  in  precedenza  dal  Ministero  stesso copia della domanda
dell'interessato.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre l985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.
          129, recante "Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE,  n.
          85/614/CEE  e numero 86/17/CEE in materia di riconoscimento
          dei diplomi,  delle  certificazioni  ed  altri  titoli  nel
          settore dell'architettura" e' il seguente:
             "Art.  4 (Competenze e procedimento). - 1. L'interessato
          deve  presentare  al  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica domanda di riconoscimento
          del  proprio  titolo  ai fini dell'ammissione all'esercizio
          dell'attivita' nel settore dell'architettura o della libera
          prestazione di  servizi  nel  territorio  della  Repubblica
          italiana.
             2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da
          bollo,  deve indicare la provincia, in cui l'interessato ha
          intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere  corredata
          dei seguenti documenti:
               a)  il  diploma, certificato o titolo di cui si chiede
          il riconoscimento, in originale o in copia autenticata;
               b)   un   certificato   rilasciato   da   un'autorita'
          competente  dello  Stato membro d'origine o di provenienza,
          che dichiari soddisfatti i  requisiti  di  moralita'  o  di
          onorabilita'  in esso richiesti per l'accesso all'attivita'
          nel settore dell'architettura. Se lo Stato membro d'origine
          o di provenienza non richiede un tale attestato, dovra'  in
          sua  vece  essere  presentato  un  estratto  del casellario
          giudiziario  o,  in  mancanza,  un  documento  equipollente
          rilasciato dalla competente autorita' di quello  Stato.  Se
          nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato
          membro   di   origine   o  di  provenienza,  dovra'  essere
          presentato  un  attestato  che   faccia   fede   dell'avere
          l'interessato  reso  una  dichiarazione  giurata  o - negli
          Stati in cui tale giuramento non esista - una dichiarazione
          solenne davanti ad una competente autorita'  giudiziaria  o
          amministrativa,   ad   un   notaio   o   ad   un  organismo
          professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di
          provenienza. Dai documenti sopra indicati  dovra'  altresi'
          risultare  che  l'interessato  non  e'  stato in precedenza
          dichiarato fallito o, se lo sia stato,  che  siano  decorsi
          almeno  cinque  anni dalla pronunzia della dichiarazione di
          fallimento o, se sia decorso un termine piu' breve, che  in
          confronto dell'interessato sia stato adottato provvedimento
          con effetti di riabilitazione civile;
               c) un certificato di cittadinanza.
             3.   I   documenti,   se   redatti   in  lingua  diversa
          dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione
          in lingua italiana, certificata conforme al testo originale
          dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese
          in cui  i  documenti  sono  stati  redatti,  oppure  da  un
          traduttore ufficiale.
             4.  Al  momento  della loro presentazione i documenti di
          cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono  essere  di
          data anteriore a tre mesi.
             5.   Il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e  tecnologica  accerta  la  regolarita'  della
          domanda  e  della  relativa  documentazione  e ne trasmette
          copia al Consiglio dell'ordine degli architetti  competente
          per territorio. Nel caso di fondato dubbio, chiede conferma
          dell'autenticita'  dei  diplomi,  dei  certificati  e degli
          altri titoli alla competente autorita' dello  Stato  membro
          di origine o di provenienza. Se venga a conoscenza di fatti
          gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale o
          di  informazioni  inesatte  contenute  nella  dichiarazione
          giurata  o  solenne,  che  potrebbero   avere   conseguenze
          sull'ammissione  all'esercizio  della  professione  o sulla
          libera prestazione  dei  servizi,  chiede  informazioni  al
          riguardo  alla  competente  autorita' dello Stato membro di
          origine o di provenienza.
             6.  Il  Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica  e  tecnologica  richiede  sul riconoscimento i
          pareri  del  Consiglio  universitario   nazionale   e   del
          Consiglio   nazionale   dell'ordine  degli  architetti  che
          debbono essere resi entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della richiesta.
             7.  Il procedimento deve essere definito, con l'adozione
          del decreto di riconoscimento o con il provvedimento che lo
          rifiuta, entro tre mesi dalla presentazione  della  domanda
          completa  dei  documenti  necessari.  Il termine e' sospeso
          dalla richiesta rivolta  alla  competente  autorita'  dello
          Stato membro di origine o di provenienza ai sensi del comma
          5  e  il  procedimento  e' ripreso dopo la risposta, ma non
          oltre tre mesi dalla richiesta se la risposta manchi.
             8. Il decreto di riconoscimento o il  provvedimento  che
          lo  rifiuta  sono  adottati dal Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con  i
          Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.
             9.  Il  decreto di riconoscimento o il provvedimento che
          lo rifiuta sono comunicati all'interessato; il  decreto  e'
          altresi'   trasmesso   al   Consiglio   dell'ordine   degli
          architetti  territorialmente  competente  per  l'iscrizione
          nell'albo  ai  sensi  dell'art.  5  o  per l'iscrizione nel
          registro ai sensi dell'art. 9".