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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 giugno 1994, n. 776

Regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2003)
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Testo in vigore dal:  21-10-1995

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/384 CEE del 10 giugno 1985, n. 85/614 CEE del 20 dicembre 1985 e n. 86/17 CEE del 27 gennaio 1986, concernenti il riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, elaborato in conformità ai criteri di delega della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art. 12 che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'emanazione di ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo e al registro degli architetti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;
Vista la nota n. 2118/93/U.L./V.3 del 19 novembre 1993, con la quale è stato inviato il presente schema di regolamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Comunicazione del mancato riconoscimento
all'Ordine degli architetti
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, di seguito denominato decreto legislativo, il provvedimento relativo al mancato riconoscimento del diploma, del certificato o del titolo viene trasmesso da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'Ordine degli architetti competente per territorio, al quale era stata trasmessa in precedenza dal Ministero stesso copia della domanda dell'interessato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129, recante "Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e numero 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura" è il seguente:
"Art. 4 (Competenze e procedimento). - 1. L'interessato deve presentare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica domanda di riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura o della libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia, in cui l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato o titolo di cui si chiede il riconoscimento, in originale o in copia autenticata;
b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un tale attestato, dovrà in sua vece essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro di origine o di provenienza, dovrà essere presentato un attestato che faccia fede dell'avere l'interessato reso una dichiarazione giurata o - negli Stati in cui tale giuramento non esista - una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati dovrà altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo sia stato, che siano decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se sia decorso un termine più breve, che in confronto dell'interessato sia stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;
c) un certificato di cittadinanza.
3. I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.
5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e ne trasmette copia al Consiglio dell'ordine degli architetti competente per territorio. Nel caso di fondato dubbio, chiede conferma dell'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza. Se venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale o di informazioni inesatte contenute nella dichiarazione giurata o solenne, che potrebbero avere conseguenze sull'ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, chiede informazioni al riguardo alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza.
6. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica richiede sul riconoscimento i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti che debbono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il procedimento deve essere definito, con l'adozione del decreto di riconoscimento o con il provvedimento che lo rifiuta, entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa dei documenti necessari. Il termine è sospeso dalla richiesta rivolta alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza ai sensi del comma 5 e il procedimento è ripreso dopo la risposta, ma non oltre tre mesi dalla richiesta se la risposta manchi.
8. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono adottati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono comunicati all'interessato; il decreto è altresì trasmesso al Consiglio dell'ordine degli architetti territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 5 o per l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 9".