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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 129

Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.

note: Entrata in vigore della legge: 5-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2003)
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Testo in vigore dal:  29-10-2003
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Art. 4

(Competenze e procedimento)
1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;
b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precede nza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;
c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.
6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:
a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
b) il Ministero degli affari esteri;
c) il Ministero della giustizia;
d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.
8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.
10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo.
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10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 è debitamente motivato e può essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente può ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.
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