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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 dicembre 1994, n. 775

Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-9-1995
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Testo in vigore dal: 15-9-1995
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
  Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113;
  Visto  l'art.  2,  commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29,
che  prevede  l'istituzione  dell'albo  professionale  nazionale  dei
terapisti  della  riabilitazione non vedenti e la sua articolazione a
livello regionale;
  Visto, in particolare, l'art. 3 della legge 11 gennaio 1994, n. 29,
il quale dispone che "con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza   sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia, sono adottate le  norme  relative  all'iscrizione  e  alla
cancellazione dall'albo di cui all'art. 2";
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Albo professionale
  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale cura la
tenuta  e  l'aggiornamento  dell'albo  professionale  nazionale   dei
terapisti della riabilitazione non vedenti.
  2.    L'albo    professionale   nazionale   dei   terapisti   della
riabilitazione non vedenti e' articolato a livello regionale.
  3. I direttori degli uffici regionali del lavoro  e  della  massima
occupazione  e quelli degli uffici provinciali del lavoro di Trento e
Bolzano  provvedono,  su  presentazione  di  domanda,  all'iscrizione
nell'albo   professionale  dei  terapisti  della  riabilitazione  non
vedenti residenti nel territorio di competenza.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle
          assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni
          e le aziende private".
             -  La  legge  n.  113/1985  reca:  "Aggiornamento  della
          disciplina  del  collocamento  al  lavoro e del rapporto di
          lavoro dei centralinisti non vedenti".
             -  La  legge  n.  29/1994  reca:  "Norme  in  favore dei
          terapisti della riabilitazione non vedenti".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.