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LEGGE 11 gennaio 1994, n. 29

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

note: Entrata in vigore della legge: 2-2-1994
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Testo in vigore dal:  2-2-1994

Art. 3

Norme regolamentari
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2.