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LEGGE 11 gennaio 1994, n. 29

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

note: Entrata in vigore della legge: 2-2-1994
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Testo in vigore dal: 2-2-1994
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Professione di terapista della riabilitazione non vedente
  1.  In  attesa  della  riforma  dell'ordinamento  delle  scuole  di
formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del
relativo  esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della
professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti
diplomati ai sensi e con le modalita' previsti dall'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.  La  professione
e'  esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato,
e in conformita' alla prescrizione rilasciata dal medico.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione  dei decreti del Presidente della Repubbica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore  e   l'efficacia   degli   atti   legislativi   qui'
          trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  6  del D.Lgs. n.
          502/1992, (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,
          a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
          il seguente:
             "Art.  6  (Rapporti  tra Servizio sanitario nazionale ed
          universita').
             (Omissis).
             3. A norma dell'art.  1,  lettera  o),  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
          infermieristico,tecnico  e  della riabilitazione avviene in
          sede ospedaliera.  Il  relativo  ordinamento  didattico  e'
          definito,  ai  sensi  dell'art.  9  della legge 19 novembre
          1990, n. 341, con decreto del Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
          con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le unita'
          sanitarie  locali,  le  aziende ospedaliere, le istituzioni
          private accreditate  e  le  universita'  attivano  appositi
          protocolli  di  intesa  per l'espletamento dei corsi di cui
          all'art. 2  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341.  La
          titolarita'    dei    corsi    di   insegnamento   previsti
          dall'ordinamento didattico  universitario  e'  affidata  di
          norma  a  personale  del  ruolo  sanitario dipendente dalle
          strutture presso le quali si svolge la  formazione  stessa,
          in  possesso  dei  requisiti previsti. I diplomi conseguiti
          presso le predette  scuole  sono  rilasciati  a  firma  del
          responsabile  delle medesime e del rettore dell'universita'
          competente. I  corsi  di  studio  previsti  dal  precedente
          ordinamento  che  non  siano  stati riordinati ai sensi del
          citato  art.  9  della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
          soppressi entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore
          del    presente    decreto,    garantendo,   comunque,   il
          completamento degli studi agli studenti  che  si  iscrivono
          entro  il  predetto  termine  al  primo  anno  di  corso. A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
          dal  precedente  ordinamento  e'  in ogni caso richiesto il
          possesso di un diploma di scuola  secondaria  superiore  di
          secondo   grado.   Ai  corsi  disciplinati  dal  precedente
          ordinamento e per il  predetto  periodo  temporale  possono
          accedere  gli  aspiranti  che  abbiano  superato  il  primo
          biennio di scuola secondaria superiore per i posti che  non
          dovessero  essere  coperti dai soggetti in possesso del di-
          ploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
            (Omissis)".