LEGGE 11 gennaio 1994, n. 29

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

note: Entrata in vigore della legge: 2-2-1994
Testo in vigore dal: 2-2-1994
                               Art. 2.
                        Istituzione dell'albo
  1.  E' istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della
riabilitazione non vedenti.
  2. L'albo e' articolato a livello regionale.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dall'istituzione  e  dal  funzionamento
dell'albo  si  provvede  esclusivamente  mediante  contributi versati
dagli iscritti.