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LEGGE 11 gennaio 1994, n. 29

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

note: Entrata in vigore della legge: 2-2-1994
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Testo in vigore dal:  2-2-1994

Art. 2

Istituzione dell'albo
1. È istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
2. L'albo è articolato a livello regionale.
3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti.