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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 359

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-8-1995
al: 28-10-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti  il  differimento  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative  in  materia  di  ordinamenti  finanziari  e
contabili; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 agosto 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Conservazione di somme nel bilancio dello Stato 
  1. Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio  dello
Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo
nell'anno successivo: 
    a) Presidenza del Consiglio dei Ministri:  capitoli  1141,  1162,
1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013,  2014,  2015,  2020,  2021,
2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039,  2057,  2058,  2059,  2060,
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086,  2087,  2556,  2839,  2840,
2954, 6274 e 7658 in conto competenza,  capitoli  1204,  2965,  7300,
7701 e 7732 in conto residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584,
7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591,  7592,  7593,  7594,  7595,
7596 e 7597 in conto competenza e in conto residui; 
    b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871  e
6879 in conto competenza e capitoli 7864 e  7865  in  conto  residui;
capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui; 
    c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; 
    d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli  1587,  1592,  1598,
2089 e 2094 in conto competenza e  capitoli  7004  e  7013  in  conto
residui; 
    e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in  conto  competenza  e
capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui; 
    f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo  1129  in  conto
competenza ed in conto residui; 
    g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552,
1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241,  4243,  4244,  4281,  4284,
4292 in conto competenza e  capitoli  4235,  7401  e  7402  in  conto
residui; 
    h) Ministero dei lavori  pubblici:  capitoli  1124,  1136,  1156,
1159, 1160, 2001,  2002,  2101,  3406,  3407,  4101,  4501  in  conto
competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542,  7733,
7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422,  8438,  8444,  8649,  8650,
8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in  conto
residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882  in
conto competenza e in conto residui; 
    i) Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato:
capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553,  7561,
7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui; 
    l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567  in
conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui; 
    m) Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale:  capitoli
1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e  capitolo
8021 in conto residui; 
    n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611  in
conto competenza; 
    o) Ministero della sanita': capitolo 4209 in conto  competenza  e
capitolo 7010 in conto residui; 
    p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli  1083  e
1536 in conto competenza e capitolo 8301 in conto residui; 
    q) Ministero dell'ambiente:  capitoli  1552,  1556,  1558,  1704,
1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in  conto  residui;  capitoli
1562, 4631 e 4637 in conto competenza;  capitoli  1557,  1561,  7001,
7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405,  7410,  7411,  7601,  7605,
7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951,  8001,  8360,  8501,  8504,
8600, 8630 e 8650 in conto residui; 
    r) Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256  in  conto  competenza  e  in
conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; 
    s) Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali:
capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582,  1594,
1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227,  7253,  7290,  7302,  7465,
7746 e 8230 in conto competenza e in conto residui; 
    t) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125  in  conto
competenza, capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620  in  conto
competenza e in conto residui. 
  2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4  dicembre  1993,  n.
508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 
  3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo  3816
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere
impegnate fino al 31 dicembre 1995. 
  4. La  spesa  autorizzata  dall'articolo  9  del  decreto-legge  22
dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7  e
8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  dall'articolo  7  del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n.  422,  iscritte  sui  capitoli  1372,
1376, 1378 e 1379 dello stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio  di  competenza,
sono mantenute  in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo. 
  5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato
non  operano  sino  al  31  dicembre  1995  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto  18  novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni: 
    a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501; 
    b) Ministero dell'ambiente:  capitoli  7101,  7103,  7301,  7351,
7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951. 
  6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello  stato
di previsione della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  per  il
medesimo  anno,  non  utilizzate  al  termine  dell'esercizio,   sono
conservate nel  conto  dei  residui  dell'esercizio  successivo,  per
essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al  fondo  di
cui al comma 5 dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, ed  assoggettate  a  ripartizione  secondo  le  medesime
modalita' e procedure. 
  7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte  relativa  alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non  utilizzate  al
termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei  residui  per
essere  utilizzate  nell'anno   1995,   anche   mediante   variazioni
compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi  con  decreti
del Ministro del tesoro. 
  8. Gli stanziamenti iscritti  in  bilancio  in  applicazione  della
legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge  26  febbraio  1992,  n.
212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e  della  legge  9  gennaio
1991, n. 19, non utilizzati  al  termine  dell'esercizio  finanziario
1994, possono esserlo nell'esercizio 1995. 
  9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza  ed  in  conto
residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11,  e  dell'articolo  135,
comma 4, del testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  non
impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 
  10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul  capitolo
1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per  l'anno
1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994,  n.
554, non  impegnate  entro  il  31  dicembre  1994,  possono  esserlo
nell'anno 1995. 
  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le variazioni di bilancio,  anche  nel  conto  dei  residui,
occorrenti per l'attuazione del presente decreto.