stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66 (in G.U. 10/02/1992, n.33).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
Testo in vigore dal:  29-10-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:
a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;
d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;
e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;
f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;
g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;
h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;
i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, nonché il proseguimento dell'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e della definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;
m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.
((5))
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che che le somme non utilizzate entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995.