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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 258

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/1995)
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Testo in vigore dal: 29-6-1995
al: 28-8-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  concernenti  il  differimento  di  termini  previsti da
disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
   nord-orientale  e  nell'Adriatico;  studi  e  lavori  nel   bacino
   dell'Isonzo.
  1.  Le  funzioni  del  Comitato  interministeriale di coordinamento
delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale
e nell'Adriatico, istituito  dall'articolo  8  del  decreto-legge  24
luglio  1992,  n.  350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.
  2. Per consentire il funzionamento del  Comitato  interministeriale
di  cui  al  comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 1135 dello stato di previsione del  Ministero  degli  affari
esteri  per  l'anno  1993  e  corrispondenti  capitoli  per  gli anni
successivi.
  3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:
    a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi  di  piano
di  bacino  del  fiume  Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al
Ministero degli affari esteri;
    b)  lire  3.100  milioni  per  il   proseguimento   degli   studi
finalizzati  alla  redazione  del  piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorita'  di  bacino
del fiume Isonzo.
  4.  E'  demandato  all'Autorita'  di  bacino  del  fiume  Isonzo il
coordinamento degli studi di cui alle lettere
 a) e b) del comma 3.
  5. La restante somma di lire  70  miliardi  sara'  utilizzata,  con
procedure  atte  a  conseguire  gli  obiettivi  di  urgenza,  per  la
progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e  di
risanamento  delle  acque  del  bacino  dell'Isonzo, sulla base di un
programma  di  interventi  adottato  dall'Autorita'  di  bacino,  nel
rispetto  dei  principi  del redigendo piano di bacino. Nel programma
degli interventi potranno essere previste  opere  da  realizzarsi  in
territorio  sloveno,  purche'  strettamente connesse alle conseguenti
opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali
opere  il  Comitato  per  la  cooperazione  nelle  zone  del  confine
nord-orientale  e  nell'Adriatico individuera' le relative procedure.
Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base  del  programma  adottato
dalla competente Autorita' di bacino, in deroga alla procedura di cui
all'articolo  22  della  legge  18  maggio  1989, n. 183, provvedera'
all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.
  6.  All'onere  derivante  dall'applicazione  dei  commi  3  e  5 si
provvede a carico delle disponibilita'  in  conto  residui  relative,
quanto  a  lire  1.900  milioni,  al  capitolo  8225  dello  stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994, quanto
a lire 3.100 milioni e a lire  70.000  milioni,  rispettivamente,  ai
capitoli  7015  e  7728  dello  stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate  nell'anno
1994 possono esserlo nell'anno successivo.