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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 258

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/1995)
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Testo in vigore dal:  29-6-1995 al: 28-8-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:
a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;
b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo.
4. È demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere
a) e b) del comma 3.
5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purché strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le relative procedure.
Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.
6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000 milioni, rispettivamente, ai capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.