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DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 350

Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonchè misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/7/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 1992, n. 390 (in G.U. 26/09/1992, n.227).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1996)
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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Art. 8

Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, è costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da dodici rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed è assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero.
2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie:
a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera;
b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento;
c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;
d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera;
e) difesa comune contro la grandine ed agro-meteorologia;
f) manutenzione dei confini di Stato;
g) manutenzione delle strade di frontiera.
3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alle attività di studio e di ricerca nelle materie indicate al comma 2, nonché alle attività di promozione scientifica e culturale, mediante apposite convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1500 milioni per l'anno 1992.
4. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a lire 1600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
(3) (4)
((6))



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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituto dal presente articolo, sono prorogate per il triennio 1993-1995.


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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
L. 8 agosto 1996, n. 426, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituto dal presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.


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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 8 31 dicembre 1996, n. 667 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituto dal presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999.