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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 220

Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

note: Entrata in vigore del decreto: per gli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 9, commi 1, 2 e 4, 10 e allegato: 6-12-1995; per gli artt. 2, 3, 4 e 9, comma 3: 6-6-1995. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2018)
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Testo in vigore dal:  6-12-1995 al: 21-3-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla

proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

Autorità per il coordinamento
1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è l'autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE):
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993. L'art. 42 così recita:
"Art. 42 (Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.
2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione dell'autorità di controllo, d'intesa con le regioni, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;
b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;
c) disciplina del riconoscimento delle autorità e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;
d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2 continuano ad operare gli organismi responsabili dei controlli di cui all'art. 15 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, e sono validi gli atti già adottati dai medesimi organismi".
- Il regolamento CEE n. 2091/91 è pubblicato in GUCE L 198 del 22 luglio 1991. Gli articoli 8 e 9 così recitano:
"Art. 8. - 1. Gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 ai fini della loro commercializzazione devono:
a) notificare tale attività dell'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata: la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'art. 9.
2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche.
Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni completamentari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori.
3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati".
"Art. 9. - 1. Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere soggetti.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo delle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.
3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III.
4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi.
5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:
a) il piano tipo di controllo elaborato dell'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori di controllo;
b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità;
c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;
d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.
6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:
a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;
b) accertare l'efficienza dei controlli;
c) prendere conoscenza delle infrazioni accertate e delle sanzioni comminate;
d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8 e 9.
7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1:
a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III;
b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti.
8. Gli organismi di controllo riconosciuti:
a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutte la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento;
b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.
9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono:
a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni previste dall'art. 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;
b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirate all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 14:
a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6;
b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9".