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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 220

Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

note: Entrata in vigore del decreto: per gli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 9, commi 1, 2 e 4, 10 e allegato: 6-12-1995; per gli artt. 2, 3, 4 e 9, comma 3: 6-6-1995. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2018)
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Testo in vigore dal: 6-12-1995
al: 21-3-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 della legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  recante
delega al Governo per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092  del  24  giugno  1991  in
materia  di  produzione  agricola  e   agro-alimentare   con   metodo
biologico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1995; 
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea  e  del  Ministro  delle  risorse  agricole,   alimentari   e
forestali, di concerto con i Ministri della sanita',  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri,  di  grazia  e
giustizia e del tesoro; 
                   E M A N A il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
                   Autorita' per il coordinamento 
 
  1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali  e'
l'autorita' preposta al controllo ed al coordinamento delle attivita'
amministrative e tecnico-scientifiche inerenti  l'applicazione  della
regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica,  di
cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e
successive modifiche ed integrazioni. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  i  regolamenti  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE):
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione dei principi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  La  legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
          per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti   all'Italia
          dall'appartenenza    alle   Comunita'   europee   -   legge
          comunitaria per il 1993. L'art. 42 cosi' recita:
             "Art. 42  (Produzione  agricola  con  metodo  biologico:
          criteri di delega). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, le norme  per  dare  attuazione  alle
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 8 e 9 del regolamento
          (CEE)  n.     2092/91,  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni,   in   materia   di  produzione  agricola  ed
          agro-alimentare con metodo biologico.
             2. I decreti legislativi sono  adottati,  previo  parere
          delle   competenti   Commissioni   parlamentari   ai  sensi
          dell'art. 1,  comma  4,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nell'art.  2 e dei seguenti ulteriori principi e
          criteri direttivi:
               a)   individuazione   dell'autorita'   di   controllo,
          d'intesa  con le regioni, per le attivita' amministrative e
          tecnico-scientifiche    inerenti     l'applicazione     dei
          regolamenti comunitari;
               b)  disciplina  degli  organismi  pubblici  e  privati
          incaricati delle attivita' di  controllo  della  produzione
          agricola e della trasformazione e commercializzazione delle
          produzioni   ottenute   con   il   metodo  dell'agricoltura
          biologica,  con  la  specificazione   dei   requisiti   dei
          medesimi;
               c)  disciplina  del  riconoscimento  delle autorita' e
          degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;
               d) individuazione dei criteri per la formazione  degli
          Albi  degli  operatori  e  dei  controllori del processo di
          produzione dell'agricoltura biologica.
             3. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 2 continuano ad operare gli
          organismi responsabili dei controlli di cui all'art. 15 del
          citato regolamento (CEE) n.  2092/91  indicati  nell'elenco
          pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita'
          europee, serie C, n. 284,  del  21  ottobre  1993,  e  sono
          validi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi".
             -  Il regolamento CEE n. 2091/91 e' pubblicato in GUCE L
          198 del 22 luglio 1991. Gli articoli 8 e 9 cosi' recitano:
             "Art. 8. - 1. Gli operatori che producono,  preparano  o
          importano da un paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 ai
          fini della loro commercializzazione devono:
               a) notificare tale attivita' dell'autorita' competente
          dello Stato membro in cui l'attivita' stessa e' esercitata:
          la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
               b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo
          di cui all'art. 9.
             2.   Gli   Stati  membri  designano  un'autorita'  o  un
          organismo per la ricezione delle notifiche.
             Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate
          eventuali informazioni  completamentari  da  essi  ritenute
          indispensabili  ai  fini  di  un  controllo  efficace degli
          operatori.
             3.  L'autorita'  competente  ha  cura  che   un   elenco
          aggiornato   contenente   i  nomi  e  gli  indirizzi  degli
          operatori  soggetti  al  sistema  di  controllo  sia   reso
          disponibile agli interessati".
             "Art.  9. - 1. Gli Stati membri instaurano un sistema di
          controllo gestito da una  o  piu'  autorita'  di  controllo
          designate  e/o  da  organismi privati riconosciuti ai quali
          gli operatori che producono o preparano i prodotti  di  cui
          all'articolo 1 debbono essere soggetti.
             2.  Gli  Stati  membri  prendono  le  misure  necessarie
          affinche' un operatore che  rispetti  le  disposizioni  del
          presente  regolamento  e paghi il contributo delle spese di
          controllo goda della garanzia  di  accesso  al  sistema  di
          controllo.
             3.  Il  sistema  di  controllo  comprende quanto meno le
          misure di controllo e  le  misure  precauzionali  figuranti
          all'allegato III.
             4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad
          organismi  privati, gli Stati membri designano un'autorita'
          incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di  tali
          organismi.
             5.  Per  il  riconoscimento di un organismo di controllo
          privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:
               a)   il   piano   tipo    di    controllo    elaborato
          dell'organismo,       contenente       una      descrizione
          particolareggiata delle misure di controllo e delle  misure
          precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli
          operatori di controllo;
               b)  le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei
          casi in cui si accertino irregolarita';
               c) le risorse adeguate di personale qualificato  e  di
          attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonche'
          l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilita';
               d)  l'obiettivita'  dell'organismo  di  controllo  nei
          confronti degli operatori da esso controllati.
             6.  Quando  un   organismo   di   controllo   e'   stato
          riconosciuto, l'autorita' competente provvede a:
               a)  garantire  l'obiettivita' dei controlli effettuati
          dall'organismo di controllo;
               b) accertare l'efficienza dei controlli;
               c) prendere conoscenza delle  infrazioni  accertate  e
          delle sanzioni comminate;
               d)  revocare  il  riconoscimento  di  un  organismo di
          controllo qualora questo non soddisfi i  requisiti  di  cui
          alle  lettere  a) e b), non sia piu' conforme ai criteri di
          cui al paragrafo 5 o non soddisfi i  requisiti  di  cui  ai
          paragrafi 7, 8 e 9.
             7. L'autorita' di controllo e gli organismi di controllo
          riconosciuti di cui al paragrafo 1:
               a)  procurano  che  siano  applicate, nelle aziende da
          essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure
          precauzionali di cui all'allegato III;
               b) comunicano  le  informazioni  e  i  dati  che  essi
          acquisiscono   a  seguito  degli  interventi  di  controllo
          esclusivamente  al   responsabile   dell'azienda   e   alle
          autorita' pubbliche competenti.
             8. Gli organismi di controllo riconosciuti:
               a)   consentono   all'autorita'  competente,  ai  fini
          d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici  e  impianti,
          comunicano  qualsiasi  informazione  e  forniscono tutte la
          collaborazione    ritenuta    necessaria     dall'autorita'
          competente   per   l'adempimento  degli  obblighi  ad  essa
          incombenti in forza del presente regolamento;
               b) trasmettono  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno
          all'autorita'  competente dello Stato membro l'elenco degli
          operatori da essi  controllati  al  31  dicembre  dell'anno
          precedente e le presentano una breve relazione annuale.
             9. L'autorita' di controllo e gli organismi di controllo
          di cui al paragrafo 1 devono:
               a)      ove     sia     accertata     un'irregolarita'
          nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6  e
          7 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III,
          far  sopprimere  le  indicazioni  previste  dall'art. 2 per
          l'intera partita  o  per  l'intera  produzione  interessata
          dall'irregolarita';
               b)  qualora  venga accertata un'infrazione manifesta o
          avente  effetti  prolungati,  ritirate   all'operatore   in
          questione  il  diritto  di  commercializzare  prodotti  con
          indicazioni concernenti il metodo di  produzione  biologico
          per  un  periodo  da  convenirsi con l'autorita' competente
          dello Stato membro.
             10. Possono essere adottate ai sensi della procedura  di
          cui all'articolo 14:
               a)  le modalita' di applicazione relative ai requisiti
          di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6;
               b) le modalita' di applicazione relative  alle  misure
          di cui al paragrafo 9".