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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2001)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal:  31-3-2001
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Art. 6


1. Le disposizioni del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. Dopo l'art. 13, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, l'intitolazione "CAPO IV" è sostituita dalla seguente: "CAPO III".
3. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati.
4. Dopo l'art. 20 sono inseriti i seguenti:
"Art. 20-bis (Ruolo dei revisori tecnici). - 1. Il ruolo dei revisori tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice revisore tecnico;
revisore tecnico;
revisore tecnico capo.".
Art. 20-ter (Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito.
Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di revisore tecnico capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.
Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). -
(( 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge.
La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere. I vincitori di concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso))
.
3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 4.
(( 5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.))

Art. 20-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. È dimesso dai corsi di cui all'art. 20-quater, comma 1, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) è stato per qualsiasi motivo assente al corso per più di sessanta giorni, anche se non continuativi.
(( Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato ))
il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori e collaboratori tecnici dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà, sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare dalla causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
(( 6. I frequentatori provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianità e sono restituiti al servizio.))
((Art. 20-quinquies.1 (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice revisori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ))

Art. 20-sexies (Promozione alla qualifica di revisore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a ruolo aperto
(( mediante scrutinio per merito assoluto ))
al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 20-septies (Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.".
(( Art. 20-octies (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai revisori tecnici capo)
1. Ai revisori tecnici capo che abbiano murato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.". ))

5. L'art. 21 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici). - 1. È in facoltà dell'amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici frequenti anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.".