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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 aprile 1995, n. 164

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, concernente le modalità di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-1995
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Testo in vigore dal: 27-5-1995
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  70  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 4
agosto 1990, n. 335, recante tra l'altro  la  definizione  dei  nuovi
profili  professionali  del  personale del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  che  rinvia  ad   apposito   decreto   ministeriale   la
regolamentazione  delle  modalita',  delle  materie  di esame e delle
prove per la ammissione ai menzionati profili,  ai  quali  si  accede
dall'interno;
  Visto  il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, con il quale
e' stato disciplinato attraverso apposite disposizioni  il  passaggio
del  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un profilo
professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica
funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro  di  qualifica
superiore;
  Ritenuto  di  dover  modificare  l'art.  17  dell'anzidetto decreto
ministeriale n. 565/1992 allo  scopo  di  semplificare  le  procedure
concorsuali  intese  alla  copertura  dei posti vacanti dal 1 gennaio
1988 al 31 dicembre 1994,  sopperendo  cosi'  alle  improcrastinabili
esigenze di funzionalita' del servizio d'istituto;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 aprile 1995;
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 18 aprile 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Il comma 1 dell'art. 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n.
565, e' sostituito dai seguenti commi:
  "  1.  Per  la copertura dei posti vacanti dal 1 gennaio 1988 al 31
dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure  concorsuali  per
ciascun  anno,  senza  riferimento  alla  sede  di  servizio,  cui  i
candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura  dei
posti   da   conferire.  Le  sedi  disponibili  nei  singoli  profili
professionali sono quelle che  residuano  dopo  l'espletamento  delle
operazioni  di  mobilita'  del personale gia' appartenente ai profili
medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate, ai  concorrenti  che
avranno  superato  gli  esami  finali  sulla  base  delle  preferenze
espresse  secondo  l'ordine  di  ruolo  posseduto  nel   profilo   di
provenienza.
  1-bis.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  selettive,  oltre  alla
commissione   esaminatrice,   potranno   essere    costituite    piu'
sottocommissioni,  unico  restando  il  presidente, alle quali potra'
essere assegnato un numero di candidati non inferiore a trecento.  La
commissione   esaminatrice,   nominata   con  decreto  del  direttore
generale, e' composta da un funzionario con qualifica non inferiore a
dirigente, con funzioni di  presidente,  e  da  due  funzionari,  con
qualifica  non  inferiore  all'ottava.  I  candidati  che non avranno
superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso,  nonche'  i
candidati  che  ne  fossero  impediti  per  sopraggiunti giustificati
motivi,  saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la
copertura dei posti fino al  31  dicembre  1994,  fermo  restando  la
preferenza espressa per la sede di servizio.
  1-ter.  Il  corso  di  formazione  e l'esame di fine corso potranno
essere effettuati anche in sede  decentrata.  Al  termine  del  corso
conclusivo  di  ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono
l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso
stesso".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 aprile 1995
                                              Il Ministro: BRANCACCIO
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1995
 Registro n. 1 Interno, foglio n. 281
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   testo  dell'art.  70  del  D.P.R.  n.  335/1990
          (Regolamento per  il  recepimento  delle  norme  risultanti
          dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990
          concernente il personale del comparto delle aziende e delle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui
          all'art.  5  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
          marzo 1986, n. 68), e' il seguente:
             "Art. 70 (Disciplina concorsi interni). - 1. Con decreto
          del Ministro dell'interno sono stabilite le  modalita',  le
          materie  d'esame  e le prove per l'ammissione ai profili ai
          quali si accede esclusivamente dall'interno".
             - Il D.M. n. 565/1988 concerne il regolamento recante le
          modalita'  di  espletamento  dei   concorsi   interni   per
          l'accesso  ai profili professionali del personale del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.  In particolare, si riporta
          di seguito il testo  dell'art.  17,  comma  1,  di  cui  si
          propone  la  sostituzione:  "1.  Per la copertura dei posti
          resisi vacanti dal 1 gennaio 1988 all'entrata in vigore del
          presente regolamento saranno espletate  distinte  procedure
          concorsuali  per  ciascun anno di riferimento delle vacanze
          per singole sedi provinciali".
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  17 del citato D.M. n. 565/1992,
          come sopra modificato, e' il seguente:
             "Art.  17. - 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1
          gennaio  1988  al  31  dicembre  1994,  saranno   espletate
          distinte  procedure  concorsuali  per  ciascun  anno, senza
          riferimento alla sede di servizio, cui i candidati  saranno
          ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da
          conferire.   Le   sedi   disponibili  nei  singoli  profili
          professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento
          delle  operazioni   di   mobilita'   del   personale   gia'
          appartenente  ai  profili  medesimi.  Le  sedi  di servizio
          saranno assegnate, ai concorrenti che avranno superato  gli
          esami  finali  sulla base delle preferenze espresse secondo
          l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.
            1-bis. Per lo svolgimento delle  prove  selettive,  oltre
          alla  commissione  esaminatrice, potranno essere costituite
          piu' sottocommissioni, unico restando il  presidente,  alle
          quali  potra'  essere  assegnato un numero di candidati non
          inferiore a trecento. La commissione esaminatrice, nominata
          con decreto del  direttore  generale,  e'  composta  da  un
          funzionario  con  qualifica  non inferiore a dirigente, con
          funzioni di presidente, e da due funzionari, con  qualifica
          non  inferiore  all'ottava.  I  candidati  che  non avranno
          superato la prova selettiva ovvero l'esame di  fine  corso,
          nonche'   i   candidati   che   ne   fossero  impediti  per
          sopraggiunti  giustificati  motivi,  saranno  ammessi  alla
          prima successiva procedura utile per la copertura dei posti
          fino  al  31  dicembre  1994,  fermo restando la preferenza
          espressa per la sede di servizio.
            1-ter. Il corso di formazione e  l'esame  di  fine  corso
          potranno  essere  effettuati  anche  in sede decentrata. Al
          termine  del  corso  conclusivo   di   ciascuna   procedura
          concorsuale   i   candidati   sostengono   l'esame   finale
          consistente in un  questionario  sulle  materie  del  corso
          stesso.
             2.   L'attribuzione  del  nuovo  profilo  professionale,
          dell'inerente qualifica  funzionale  nonche'  del  relativo
          trattamento  economico  viene  operata, ora per allora, nel
          limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi
          provinciali.
             3. Il termine ultimo per la conclusione delle  procedure
          concorsuali sara' indicato nei singoli bandi di concorso in
          conformita'   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni
          regolamentari per l'attuazione della legge 7  agosto  1990,
          n. 241".