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DECRETO-LEGGE 3 aprile 1995, n. 101

Norme urgenti in materia di lavori pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-4-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 (in G.U. 02/06/1995, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-4-1995 al: 2-6-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di regolamentazione dei lavori pubblici e definizione delle regole per la trasparenza degli appalti e delle concessioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della difesa:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 19, 24, 30, commi 1, 2, 3, 4, e 31, commi 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, commi 1 e 2, 20, 25, 27 e 30, commi 5, 6 e 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entrano in vigore con il primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Salvo quanto previsto al comma 6, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 26, comma 6, 28, 29, 32, 33 e 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che fanno espresso riferimento a norme regolamentari, entrano in vigore dal 1 gennaio 1996.
5. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore il 1 gennaio 1996.
6. Ai procedimenti il cui bando viene pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con esclusione di quelle la cui entrata in vigore sia stata differita dal presente articolo e di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, per le quali trova applicazione il comma 4. Fino alla scadenza dei termini indicati nei commi 2, 3 e 4, nelle materie disciplinate dagli articoli richiamati dai suddetti commi, si applicano le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dai seguenti articoli.