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DECRETO-LEGGE 3 aprile 1995, n. 101

Norme urgenti in materia di lavori pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-4-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 (in G.U. 02/06/1995, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-4-1995
al: 2-6-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  regolamentazione dei lavori pubblici e
definizione  delle  regole  per  la trasparenza degli appalti e delle
concessioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  di grazia e giustizia, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea e della difesa:
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109
  1.  I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, sono abrogati.
  2.  Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 19, 24, 30, commi 1,
2,  3, 4, e 31, commi 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, commi 1
e  2,  20, 25, 27 e 30, commi 5, 6 e 7, della legge 11 febbraio 1994,
n.  109,  entrano  in  vigore  con  il  primo  esercizio  finanziario
successivo  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  4.  Salvo  quanto  previsto al comma 6, le disposizioni di cui agli
articoli  7,  8,  10,  11, 12, 26, comma 6, 28, 29, 32, 33 e 34 della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109, che fanno espresso riferimento a
norme regolamentari, entrano in vigore dal 1 gennaio 1996.
  5.  Il  regolamento  di  cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e'  adottato  entro il 30 settembre 1995 ed entra in
vigore il 1 gennaio 1996.
  6.  Ai  procedimenti  il cui bando viene pubblicato successivamente
alla  data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le
disposizioni  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con esclusione di
quelle  la  cui  entrata  in  vigore sia stata differita dal presente
articolo  e di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento di cui
all'articolo 3, per le quali trova applicazione il comma 4. Fino alla
scadenza  dei  termini  indicati  nei  commi  2, 3 e 4, nelle materie
disciplinate   dagli  articoli  richiamati  dai  suddetti  commi,  si
applicano  le  disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore
della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
  7. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modifiche
ed integrazioni recate dai seguenti articoli.