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LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

note: Entrata in vigore della legge: 25-2-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2013)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
1. I consigli  delle  regioni  a  statuto  ordinario  sono  eletti  a
suffragio universale con voto diretto  personale,  eguale,  libero  e
segreto. 
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna  regione  sono
eletti sulla  base  di  liste  provinciali  concorrenti,  secondo  le
disposizioni contenute nella  legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  e
successive modificazioni. 
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione  e'  eletto
con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti,
nei modi  previsti  dagli  articoli  seguenti.  La  dichiarazione  di
presentazione di  ciascuna  lista  regionale  eeffettuata  presso  la
cancelleria della corte d'appello del  capoluogo  della  regione  nei
termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio l968, n. 108, e
successive modificazioni.  La  presentazione  della  lista  regionale
deve, a pena di nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione  di
collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate  in
non meno della meta' delle province della regione, con arrotondamento
all'unita'  superiore.  Tale  dichiarazione  e'  efficace   solo   se
convergente  con  analoga  dichiarazione  resa  dai   delegati   alla
presentazione delle liste provinciali interessate.  La  presentazione
della lista regionale  deve  essere  sottoscritta  da  un  numero  di
elettori pari a quello stabilito  dall'articolo  9,  comma  6,  primo
periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533. In caso  di
scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la  scadenza  di
oltre centoventi  giorni  e  in  sede  di  prima  applicazione  della
presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni  previsto,  per
le  liste  regionali,  dal  precedente  periodo  e,  per   le   liste
provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17  febbraio
1968 n. 108, e succcssive modificazioni e' ridotto alla meta'. 
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e  candidati
non inferiore alla meta' dei candidati da eleggere ai sensi del comma
3. 
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due  sessi  puo'
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei  candidati;
in caso di quoziente frazionario si procede  all'arrotondamento  all'
unita' piu' vicina. (1) 
7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo  9  della  legge  17
febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e' sostituita dalla
seguente: 
"d) da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000  elettori  iscritti  nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu'  di
1.000.000 di abitanti.". 
8. La presentazione delle liste  provinciali  dei  candidati  di  cui
all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968,  n.  108,  e  successive
modificazioni, deve, a pena di nullita',  essere  accompagnata  dalla
dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al
comma 5; tale dichiarazione  e'  efficace  solo  se  convergente  con
analoga dichiarazione resa  dai  delegati  alla  presentazione  della
lista regionale predetta. Le liste provinciali e la  lista  regionale
collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. 
9. Piu' liste provinciali  possono  collegarsi  alla  medesima  lista
regionale. In tal caso, la lista regionale e'  contrassegnata  da  un
simbolo  unico,  ovvero  dai  simboli  di  tutte  le  liste  ad  essa
collegate. 
10. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' sostituito
dal seguente: 
Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore puo' manifestare una 
sola preferenza." 
11. Alle liste regionali e ai  relativi  candidati  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio  1968,
n. 108, e successive modificazioni intendendosi sostituito  l'ufficio
centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. 
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo  comma,  della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,  in  sede
di prima applicazione della presente legge  le  liste  dei  candidati
devono essere presentate dalle ore 8 del  ventiseiesimo  giorno  alle
ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione. 
    
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AGGIORNAMENTO (1)
La  Corte Costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 422
(in  G.U.  1a  ss.  20/09/1995, n. 39) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'"art.  1,  sesto  comma, della legge 23 febbraio
1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
statuto ordinario)"