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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 novembre 1993, n. 604

Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, adottato con decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/1/1995
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vigente al 02/05/2024
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Testo in vigore dal: 29-1-1995
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5  giugno  1985,  n.  283,  recante  norme per la
utilizzazione,  nell'ambito  delle  amministrazioni   pubbliche,   di
prodotti  cartari  con  standards  qualitativi  minimi,  in relazione
all'uso cui devono venire destinati;
  Visto l'art. 5 della legge n. 283/1985 con il quale si  attribuisce
al  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, di
concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  il  potere  di  emanare  il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  emanato con decreto 9 marzo
1987, n. 172;
  Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al regolamento
stesso;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 giugno 1993;
  Effettuata   la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri con nota del 16 luglio 1993, n. 125420;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La definizione dei formati prevista dall'art. 3  della  legge  5
giugno   1985,  n.  283,  e'  effettuata  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' delle
norme UNI.
  2. L'art. 11 del decreto 9 marzo 1987, n.  172,  e'  soppresso  con
effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto previsto dal
comma precedente.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  n.
          283/1985:
             "Art.  5.  - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
          emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i
          criteri  per  la  classificazione delle carte e degli altri
          manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche
          qualitative   e   della   loro   idoneita'    alle    varie
          utilizzazioni,  stabilisce le caratteristiche delle singole
          categorie di prodotti cartari ed indica per quali  di  esse
          puo'  essere  ammessa  la presenza di puntini colorati o di
          altri difetti tollerabili con riferimento ai vari  usi  cui
          le diverse categorie di prodotto vanno destinate.
             Nello  stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura  di
          prodotti  cartari  ai  soggetti  indicati all'art. 2 (v. in
          calce alla seconda nota all'art. 1, n.d.r.), che provvedono
          quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti
          di loro competenza, al fine  di  uniformare  le  occorrenti
          forniture  di  carta  alle  previsioni  del capitolato-tipo
          medesimo".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge  n.
          283/1985:
             "Art.  3.  -  Trascorsi  due anni dall'entrata in vigore
          della presente legge, gli enti di cui al precedente art.  2
          (v.  in  calce  alla  nota che segue, n.d.r.) utilizzeranno
          esclusivamente i formati definiti con decreto del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  in
          conformita' delle norme UNI".
             - Il testo dell'art. 11 del  D.M.  n.  172/1987  era  il
          seguente:
             "Art.  11. - 1. Gli enti di cui all'art. 2 della legge 5
          giugno  1985,  n.  283,  debbono   utilizzare   i   formati
          corrispondenti  alle  prescrizioni contenute nelle seguenti
          norme UNI:
 
      carte per scrivere e alcune categorie di carta
       stampata - formati finiti - serie A e B   . . . . . UNI 923 85
      buste per corrispondenza - designazione e formati .  UNI 932 85
       disegni tecnici - formati e disposizioni degli
       elementi grafici dei fogli da disegno . . . . . . . UNI 936 76
             2.  La  disposizione  del presente articolo ha effetto a
          decorrere dal 6 luglio 1987".
             Gli enti indicati nell'art. 2 della  legge  n.  283/1985
          sono:  lo  Stato  e gli enti pubblici territoriali, nonche'
          tutti  gli  enti,  istituti,  aziende   o   amministrazioni
          soggetti  a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni,
          province, comuni e gli enti pubblici economici.