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LEGGE 5 giugno 1985, n. 283

Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati.

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Testo in vigore dal:  6-7-1985

Art. 5


Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneità alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per quali di esse può essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate.
Nello stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'articolo 2, che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI