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LEGGE 5 giugno 1985, n. 283

Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati.

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Testo in vigore dal:  6-7-1985

Art. 3


Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al precedente articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità delle norme UNI.