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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 690

Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1995)
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  • Articoli
  • INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO
    DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO
  • 1
  • 2
  • 3
  • ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI
    NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE
    ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI
    BARI.
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Testo in vigore dal:  20-12-1994 al: 17-2-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997
1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere e Alta Valle Susa nel febbraio 1997.
2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:
a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;
b) realizzabilità, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;
c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;
d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici ed artistici.
3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.
4. Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.