stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 690

Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1995)
nascondi
  • Articoli
  • INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO
    DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO
  • 1
  • 2
  • 3
  • ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI
    NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE
    ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI
    BARI.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Testo in vigore dal: 20-12-1994
al: 17-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino
e dei Giochi del Mediterraneo di Bari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 dicembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dei  lavori  pubblici,   di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, per i beni culturali e ambientali,  del  tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
    Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997 
  1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3  si
applicano all'esecuzione delle opere statali  e  agli  interventi  di
sistemazione  viaria  direttamente  connessi  allo  svolgimento   dei
Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere
e Alta Valle Susa nel febbraio 1997. 
  2. Le opere di cui  al  comma  1  debbono  rispondere  ai  seguenti
requisiti: 
    a) immediata incidenza sull'effettuazione  delle  manifestazioni,
con particolare riferimento all'afflusso  e  mobilita'  del  pubblico
nelle zone e nei centri urbani interessati e  con  carattere  di  non
provvisorieta'; 
    b) realizzabilita', entro il 31  dicembre  del  1996,  anche  per
lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con  oneri  a
carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato; 
    c) congruita' dell'investimento rispetto all'obiettivo; 
    d) rispetto delle disposizioni relative  ai  vincoli  ambientali,
architettonici, archeologici, storici ed artistici. 
  3. Le  opere  di  cui  al  presente  articolo  sono  dichiarate  di
preminente interesse nazionale e di pubblica utilita' ed urgenza. 
  4. Le procedure disciplinate dagli articoli  2  e  3  si  applicano
altresi', su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti,
previa approvazione della  relativa  conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la  fornitura  di
servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.