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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1994, n. 648

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-11-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
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Testo in vigore dal:  26-11-1994 al: 25-1-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformandola in Ente autonomo di diritto pubblico e provvedendo altresì al temporaneo commissariamento dell'Ente medesimo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1994;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo
(E.I.M.A.) e disciplina della sua attività
1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.
2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di febbraio, una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Ente relativi all'anno precedente, specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo.
5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.