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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 ottobre 1994, n. 625

Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/12/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/1998)
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Testo in vigore dal:  1-12-1994 al: 26-10-1998
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IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1981, con il quale sono state approvate le norme tecniche riguardanti gli apparati monocanali radiotelefonici per i servizi fisso e mobile terrestre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 10 dicembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1986, con il quale è stata approvata la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione delle direttive 89/336/CEE e 92/31/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
Considerato che l'ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) ha pubblicato di recente nuove norme tecniche per apparati radio per il servizio mobile terrestre: la norma ETSI ETS 300-113 relativa alle caratteristiche tecniche e condizioni di prova degli apparati radio, per segnali di fonia analogica e diversi dalla fonia, muniti di connettore RF interno o esterno, destinati alla trasmissione dati; la norma ETSI ETS 300-086, relativa alle caratteristiche tecniche e condizioni di prova degli apparati radio per il servizio terrestre, con connettore RF interno od esterno, destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica;
Riconosciuta la necessità di armonizzare le regole tecniche nazionali con quelle dei Paesi appartenenti alla CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) così come previsto dalle raccomandazioni CEPT T/R 01-05 e CEPT T/R 71-03;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato, ai fini dell'omologazione, devono corrispondere alle regole tecniche descritte nel presente decreto.


AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".