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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 ottobre 1994, n. 625

Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/12/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/1998)
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Testo in vigore dal: 1-12-1994
al: 26-10-1998
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                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
					  
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  decreto ministeriale 17 novembre 1981, con il quale sono
state approvate le norme tecniche riguardanti gli apparati monocanali
radiotelefonici per i servizi fisso e  mobile  terrestre,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 10 dicembre 1981;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio 1983, con il quale e'
stato  approvato   il   piano   nazionale   di   ripartizione   delle
radiofrequenze,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1986,  con  il  quale  e'
stata  approvata  la  normativa  relativa ai collegamenti radiomobili
privati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 28 luglio 1986;
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione
delle direttive 89/336/CEE e 92/31/CEE in materia  di  ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica;
  Considerato    che    l'ETSI    (Istituto    europeo    norme    di
telecomunicazioni)  ha pubblicato di recente nuove norme tecniche per
apparati radio per il servizio mobile terrestre: la  norma  ETSI  ETS
300-113  relativa alle caratteristiche tecniche e condizioni di prova
degli apparati radio, per segnali di fonia analogica e diversi  dalla
fonia,  muniti  di  connettore  RF  interno o esterno, destinati alla
trasmissione  dati;  la  norma  ETSI  ETS  300-086,   relativa   alle
caratteristiche  tecniche  e condizioni di prova degli apparati radio
per il servizio terrestre, con  connettore  RF  interno  od  esterno,
destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  armonizzare  le  regole  tecniche
nazionali con quelle dei Paesi  appartenenti  alla  CEPT  (Conferenza
europea  delle  poste  e delle telecomunicazioni) cosi' come previsto
dalle raccomandazioni CEPT T/R 01-05 e CEPT T/R 71-03;
  Sentito  il  consiglio  superiore  tecnico   delle   poste,   delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Gli apparati monocanali per i servizi fisso e  mobile  terrestre
ad  uso privato, ai fini dell'omologazione, devono corrispondere alle
regole tecniche descritte nel presente decreto.


          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il rinvio e della  quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".