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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 608

Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1995)
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Testo in vigore dal: 15-11-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
deliberazione del 28 aprile 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  di  concerto  con  il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1. Il presente regolamento ha ad oggetto il riordino  degli  organi
collegiali  dello  Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge
          n.   537/1993, recante  interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica:
             "28.   Sono  soppressi  gli  organi  collegiali  di  cui
          all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da  emanarsi,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  si  provvede al riordino di organi
          collegiali dello Stato, nonche' di organismi  con  funzioni
          pubbliche   o   di   collaborazione   ad  uffici  pubblici,
          conformemente ai seguenti criteri e principi:
               a)  accorpare  le  funzioni  per  settori  omogenei  e
          sopprimere  gli  organi  che risultino superflui in seguito
          all'accorpamento;
               b) sostituire gli organi collegiali con le  conferenze
          di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241;
               c) ridurre il numero dei componenti;
               d)  trasferire  ad  organi  monocratici o ai dirigenti
          amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n.   29,  e  successive  modificazioni,  le  funzioni
          deliberative  che  non  richiedano,  in  ragione  del  loro
          peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
               e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o
          di categorie sociali o economiche dagli  organi  collegiali
          deliberanti   in   materia  di  ricorsi,  o  giudicanti  in
          procedure di concorso".
          Nota all'art. 1:
             - Per il riferimento all'art. 1,  comma  28,  vedi  note
          alle premesse.