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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 608

Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1995)
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Testo in vigore dal:  15-11-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella deliberazione del 28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento ha ad oggetto il riordino degli organi collegiali dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica:
"28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso".
Nota all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 1, comma 28, vedi note alle premesse.