stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1994, n. 572

Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-10-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-10-1994 al: 9-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento, di patronati e di previdenza per gli spedizionieri doganali;
Ritenuta, altres/', la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di collocamento
1. Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra, in luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizio nale per l'impiego, il datore di lavoro ha facoltà di inviare alla sezione medesima, entro dieci giorni dall'assunzione, ovvero entro cinque giorni dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata è inferiore a dieci giorni lavorativi, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di avere effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La facoltà di assunzione nominativa e di quella con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra è estesa, con le stesse modalità, ai datori di lavoro del settore agricolo.
2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione.
3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non può avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi.
4. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "con non più di tre dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "con non più di quindici dipendenti"; al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "più di dieci dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "più di quindici dipendenti".
5. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La commissione provinciale per la manodopera agricola può deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale sia consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori.
7. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento obbligatorio, sono dettate disposizioni, modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il decreto è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo non superiore è sospesa l'efficacia delle norme recate dai due citati decreti n. 345 e n. 487 del 1994.
9. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 3 sono versati su apposito capitolo delle entrate dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.