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DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1994, n. 572

Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-10-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-10-1994
al: 9-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di collocamento, di patronati e di previdenza
per gli spedizionieri doganali; 
  Ritenuta, altres/',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri  delle  finanze,  del  tesoro  e  del   bilancio   e   della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
               Disposizioni in materia di collocamento 
  1. Nei casi di assunzioni nominative  e  di  quelle  con  passaggio
diretto  ed  immediato  da  un'azienda  all'altra,  in  luogo   della
richiesta preventiva alla sezione circoscrizio nale per l'impiego, il
datore di lavoro ha facolta' di inviare alla sezione medesima,  entro
dieci   giorni   dall'assunzione,   ovvero   entro   cinque    giorni
dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata e' inferiore a
dieci giorni lavorativi, una comunicazione  contenente  l'indicazione
del nominativo  del  lavoratore  assunto,  la  data  dell'assunzione,
nonche' gli altri elementi richiesti dalla  vigente  normativa  e  la
dichiarazione, sotto la  sua  responsabilita',  di  avere  effettuato
l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti  di
legge. La facolta' di assunzione nominativa e di quella con passaggio
diretto ed immediato da un'azienda all'altra e' estesa, con le stesse
modalita', ai datori di lavoro del settore agricolo. 
  2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11  della
legge 29 aprile 1949,  n.  264,  e'  effettuata  entro  dieci  giorni
dall'assunzione. 
  3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1  e
2, il datore di  lavoro  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile
1949, n.  264,  come  sostituito  dall'articolo  26  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56. Il datore di lavoro che assume senza  osservare
l'obbligo di cui all'articolo 25, comma  1,  secondo  periodo,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre  milioni  per  ogni
lavoratore riservatario  non  assunto  e  non  puo'  avvalersi  della
comunicazione sostitutiva di cui al  comma  1  per  nuove  assunzioni
effettuate nei dodici mesi successivi. 
  4. Al terzo comma, numero  6),  dell'articolo  11  della  legge  29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed  integrazioni,  le
parole: "con non  piu'  di  tre  dipendenti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con non piu' di quindici dipendenti"; al comma 1,  secondo
periodo, dell'articolo 25 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  le
parole: "piu' di dieci dipendenti" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"piu' di quindici dipendenti". 
  5. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui
al  terzo  comma  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670,  si  applicano  anche  nei  casi  di  assunzione
diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e  19  della  legge  29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  6. La commissione  provinciale  per  la  manodopera  agricola  puo'
deliberare che ai datori  di  lavoro  del  settore  agricolo  con  la
qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a  titolo
principale  sia  consentita  l'assunzione  diretta  fino   a   cinque
lavoratori. 
  7. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive  modificazioni,  l'applicabilita'  dei  contratti  a
termine e' estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato
che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente  da  societa'
di servizi o studi professionali per attivita' da  svolgere  sia  sul
territorio nazionale che all'estero. 
  8. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di realizzare
una piu' efficiente azione amministrativa in materia di  collocamento
obbligatorio, sono dettate disposizioni, modificative delle norme del
decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  345,
intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti  amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e  le
denunce dei datori di lavoro  e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  Il  decreto  e'  emanato  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e per un periodo non superiore e' sospesa  l'efficacia  delle
norme recate dai due citati decreti n. 345 e n. 487 del 1994. 
  9. Gli importi delle sanzioni amministrative previste  al  comma  3
sono versati su apposito  capitolo  delle  entrate  dello  Stato  per
essere riassegnati al capitolo 1176 dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il  Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.