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DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1994, n. 566

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/10/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
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Testo in vigore dal: 5-10-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante  delega
al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in  materia  di
lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 aprile 1994; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1994; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                      Fanciulli ed adolescenti 
  1. L'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal
seguente: 
  "Art.  26  (Sanzioni).  -  1.  L'inosservanza  delle   disposizioni
contenute nell'art. 5, primo  comma,  lettere  a),  limitatamente  ai
lavori per i quali non puo' essere consentita l'occupazione ai  sensi
dell'art. 6, b), d)  ed  e),  della  presente  legge  e'  punita  con
l'arresto fino a sei mesi. 
   2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4
e 5, primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali puo'
essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6,  f)  e  g),  e'
punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con  l'ammenda  da  lire
due milioni a lire dieci milioni. 
   3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli  articoli  5,
primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 e'  punita
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire  un  milione  a
lire cinque milioni. 
   4. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e  20
e' punita con la sanzione amministrativa da lire un  milione  a  lire
cinque milioni. 
   5. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo
comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 e'  punita  con  la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 
   6. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5
si applicano in misura non inferiore alla meta' del  massimo  a  chi,
rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un  minore,
ne consente  l'avvio  al  lavoro  in  violazione  delle  disposizioni
contenute nei medesimi articoli. 
   7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative  previste  dal  presente  articolo   e   ad   emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.". 
  2. Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23  della  legge
17 ottobre 1967, n. 977,  sanzionate  ai  sensi  dell'art.  26  della
medesima legge, come sostituito dal comma 1  del  presente  articolo,
non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto  dall'art.  16
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                   - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al 
                  Governo dell'esercizio della funzione legislativa e 
                     stabilisce che essa non puo' avvenire se non con 
            determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto 
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce 
            al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le 
              leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i 
          regolamenti. 
                 - Il testo dell'art. 1 della legge n. 499/1993 e' il 
          seguente: 
             "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad 
              adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore 
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la 
          riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti 
          di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
               a) in materia di assunzione dei lavoratori: 
                       1) mantenere la sanzione penale per l'illecita 
             intermediazione ed interposizione nella costituzione del 
               rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori 
          provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme 
                           in modo da rendere piu' precisa e rigorosa 
              l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con 
                 particolare riguardo all'effettivo trasferimento del 
              rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa 
                       appaltatrice ed alle sue capacita' tecniche ed 
           organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto 
              non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a 
              lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria 
            proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per 
             le ipotesi di maggiore gravita' nello sfruttamento della 
          mano d'opera illecitamente appaltata; 
                   2) mantenere la sanzione penale di cui all'art. 4, 
          comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125; 
                  3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli 
                  altri reati previsti in materia di costituzione del 
          rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo 
           la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, 
                        nonche' le sanzioni amministrative accessorie 
          corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati 
             ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al 
           lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari 
          a quello dei lavoratori italiani e comunitari; 
                b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene 
          del lavoro: 
               1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi 
              speciali, una causa di estinzione del reato consistente 
           nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite 
             fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente 
          impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare 
               la violazione accertata, nonche' nel pagamento in sede 
            amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo 
          dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione; 
                 2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano 
           in ogni caso all'autorita' giudiziaria la notizia di reato 
              inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito 
           della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le 
                   nuove disposizioni con la disciplina relativa allo 
                svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio 
          dell'azione penale e alla prescrizione; 
                    3) prevedere per le contravvenzioni in materia di 
                 sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa 
             dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non 
            superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in 
                 rapporto alla gravita' degli illeciti; stabilire che 
              l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore 
               prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, 
             quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e 
          che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore 
            in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al 
          massimo, all'attuale ammontare; 
                   c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle 
          lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio: 
                         1) mantenere la sanzione penale per le norme 
                  concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni 
                     psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena 
                  alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o 
          dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi 
            di maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto 
          per la salute, la sola pena dell'arresto; 
                  2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli 
                   altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non 
                 superiore a lire cinque milioni, nonche' le sanzioni 
                   amministrative accessorie corrispondenti alle pene 
          accessorie dei reati depenalizzati; 
                    d) in materia di omesso versamento delle ritenute 
           previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione 
            da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilita' 
              al mancato versamento, entro un termine determinato, di 
                  quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto 
          disposto dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
                 e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e 
                        d), trasformare in illeciti amministrativi le 
              contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola 
             pena dell'ammenda, nonche' il delitto previsto dall'art. 
            509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo 
             di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di 
            denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con 
          esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonche' 
            le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle 
            pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la 
              contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 
          1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi 
             o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare 
          l'art. 509, comma secondo, del codice penale; 
                f) prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di 
               pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita' 
          dell'illecito; 
                 g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni 
            previste dal presente articolo, le norme di coordinamento 
           delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' 
           le norme di carattere transitorio; individuare l'autorita' 
           competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti 
              agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura 
            degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni 
          interessate. 
                      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono 
            adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 
                   1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e 
            giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della 
          previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della 
                    Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
           competenti per la materia di cui al presente articolo, che 
             si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione 
            degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire 
          almeno un mese prima della scadenza della delega". 
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 977/1967  reca:  "Tutela  del  lavoro  dei
          fanciulli e degli adolescenti". Si trascrive il testo degli
          articoli  3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18,
          19, 20, 21, 22 e 23 di detta legge:
             "Art. 3. - L'eta' minima  per  l'ammissione  al  lavoro,
          anche degli apprendisti, e' fissata a 15 anni compiuti.
             In agricoltura e nei servizi familiari l'eta' minima per
          l'ammissione  al  lavoro dei fanciulli e' fissata a 14 anni
          compiuti, purche' cio'  sia  compatibile  con  le  esigenze
          particolari   di   tutela   della  salute  e  non  comporti
          trasgressione dell'obbligo scolastico".
             "Art. 4. - Nelle attivita' non industriali, in deroga  a
          quanto  previsto nel precedente art. 3, i fanciulli di eta'
          non inferiore ai 14 anni compiuti possono  essere  occupati
          in  lavori leggeri che siano compatibili con le particolari
          esigenze  di  tutela  della   salute   e   non   comportino
          trasgressione  dell'obbligo  scolastico  e  sempreche'  non
          siano adibiti al lavoro  durante  la  notte  e  nei  giorni
          festivi.
             I  lavori  leggeri,  di  cui  al  comma precedente, sono
          determinati entro un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge con decreto del Presidente della Repubblica,
          su  proposta  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza
          sociale, sentiti il Consiglio superiore  di  sanita'  e  le
          associazioni sindacali.
             (Il terzo comma e' stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R.
          20 aprile 1994, n. 365)".
             "Art. 5. - Non possono essere adibiti:
               a)  i  fanciulli  e gli adolescenti di e'ta' inferiore
          agli anni 16 e  le  donne  fino  agli  anni  18  ai  lavori
          pericolosi,   faticosi  e  insalubri  determinati  a  norma
          dell'art. 6 della presente legge;
               b) i fanciulli e gli  adolescenti  di  eta'  inferiore
          agli  anni  16  e  le  donne  fino agli anni 18 a lavori di
          pulizia  e  di  servizio  dei  motori  e  degli  organi  di
          trasmissione delle macchine che sono in moto;
               c)  i  fanciulli  e  gli adolescenti di eta' inferiore
          agli anni 16,  anche  da  parte  dei  rispettivi  genitori,
          ascendenti  e  tutori,  a  mestieri  girovaghi di qualunque
          genere;
               d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei
          delle cave, miniere, torbiere, gallerie;
               e) i fanciulli e gli adolescenti  al  sollevamento  di
          pesi  e  al  trasporto  di pesi su carriole e su carretti a
          braccia a due ruote, quando  tali  lavori  si  svolgono  in
          condizioni  di  speciale  disagio e di pericolo, nonche' ai
          lavori estrattivi  a  cielo  aperto  nelle  cave,  miniere,
          torbiere  e  ai  lavori di carico e scarico nei forni delle
          zolfare di Sicilia;
               f)  i  fanciulli  e   gli   adolescenti   nelle   sale
          cinematografiche  e alla preparazione di spettacoli di ogni
          genere,   salvo   quanto   disposto    dall'ultimo    comma
          dell'articolo precedente;
               g)  i  fanciulli  e  gli adolescenti alla manovra e al
          traino dei vagonetti;
               h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione
          al minuto di bevande alcooliche".
             "Art. 6. - Con decreto del Presidente della  Repubblica,
          su  proposta  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza
          sociale, sentiti il Consiglio superiore  di  sanita'  e  le
          associazioni  sindacali,  entro  un  anno  dall'entrata  in
          vigore della presente legge sono determinati, in  relazione
          agli   sviluppi  tecnologici  e  con  riguardo  anche  alle
          attivita' non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed
          insalubri  per  i  quali  e'  vietata   l'occupazione   dei
          fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16
          anni  e  delle donne fino a 18 anni, nonche' i lavori per i
          quali la occupazione degli stessi  puo'  essere  consentita
          dall'Ispettorato  provinciale del lavoro previa valutazione
          delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la
          salute e l'integrita' fisica".
             "Art.  7.  -  L'occupazione  dei   fanciulli   e   degli
          adolescenti  e'  subordinata  all'osservanza  di condizioni
          soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la  salute,  lo
          sviluppo fisico e la moralita'".
             "Art.  8. - I fanciulli e gli adolescenti possono essere
          ammessi  al  lavoro  purche'  siano   riconosciuti   idonei
          all'attivita'  lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di
          esame medico.
             L'esito  della  visita  medica deve essere comprovato da
          apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.
             Qualora il medico ritenga  che  i  minori  predetti  non
          siano  idonei  a  tutti  o ad alcuni dei lavori di cui agli
          articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i  lavori
          ai quali non possono essere adibiti".
             "Art. 9. - L'idoneita' dei fanciulli e degli adolescenti
          al  lavoro  cui sono addetti deve essere accertata mediante
          visite mediche periodiche.
             Tali visite devono essere effettuate ad  intervalli  non
          superiori  ad un anno; il loro esito deve essere comprovato
          da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.
             Per le lavorazioni industriali che espongono  all'azione
          di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque
          nocive,  indicate  nelle  tabelle  annesse  al  decreto del
          Presidente della Repubblica  19  marzo  1956,  n.  303,  le
          visite  mediche  periodiche  devono eseguirsi a termini del
          citato decreto del Presidente della Repubblica.
             Per  le  attivita'   non   industriali   che   espongono
          all'azione   di  sostanze  tossiche  od  infettanti  o  che
          risultano comunque nocive, la periodicita' delle visite  e'
          determinata  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
          sentite  le   associazioni   sindacali,   entro   un   anno
          dell'entrata in vigore della presente legge".
             "Art.  10.  -  L'obbligo  dell'esame medico preventivo e
          periodico e' esteso ai minori di 18 ai 21  anni  che  siano
          assunti  o  adibiti  alle  lavorazioni di cui al terzo e al
          quarto comma dell'articolo precedente".
             "Art. 11. - La  visita  medica  preventiva  e'  eseguita
          dall'ufficiale  sanitario  o  da  un  medico di particolare
          competenza da lui designato, a spese del datore di  lavoro.
          L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente
          il relativo certificato.
             Le   visite   periodiche   di  controllo  sono  eseguite
          dall'ufficiale sanitario, a cura  e  spese  del  datore  di
          lavoro.
             L'Ispettorato  provinciale  del  lavoro puo' disporre in
          qualsiasi  momento  il  rinnovo   delle   visite   mediche,
          preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente".
             "Art.  12. - I minori che, a seguito di visita medica di
          controllo, risultino non idonei ad  un  determinato  lavoro
          non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso".
             "Art. 14. - I fanciulli e gli adolescenti possono essere
          - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'art. 5 -
          adibiti  ai  lavori  di  trasporto  e sollevamento di pesi,
          purche' questi non superino i seguenti limiti:
               a) trasporto a braccia e a spalla, per i  soli  lavori
          agricoli:
               fanciulli maschi. . . . . . . . . . . . . kg. 10
               fanciulli femmine . . . . . . . . . . . . "    5
               adolescenti maschi. . . . . . . . . . . . "   20
               adolescenti femmine . . . . . . . . . . . "   15
               b)  trasporto  con  carretti  a  una  o a due ruote su
          strada piana:  cinque volte i pesi  indicati  alle  lettere
          a), compreso il peso del veicolo;
               c)  trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su
          strada piana: otto volte i pesi indicati  alla  lettera  a)
          compreso il peso del veicolo;
               d)  trasporto  con  carretti  su guida di ferro: venti
          volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso dei
          veicoli.
            Per  quanto  riguarda  le  donne  minori  in  istato   di
          gravidanza  si  applica  il divieto di cui all'art. 4 della
          legge 26 agosto 1950, n.    860,  sulla  tutela  fisica  ed
          economica delle lavoratrici madri".
             "Art.  15.  -  E'  vietato  adibire al lavoro notturno i
          fanciulli  e  gli  adolescenti,   salvo   quanto   disposto
          dall'ultimo comma dell'art.  4".
             "Art.  17.  -  I minori che abbiano compiuto gli anni 16
          possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente
          necessario, adibiti al lavoro notturno quando si  verifichi
          un  caso  di  forza  maggiore che ostacoli il funzionamento
          dell'azienda.
             Il datore di lavoro deve darne  immediata  comunicazione
          all'Ispettorato   provinciale   del  lavoro,  indicando  le
          condizioni costituenti la forza  maggiore,  il  numero  dei
          minori e le ore in cui sono stati occupati".
             "Art.   18.  -  Per  i  fanciulli,  liberi  da  obblighi
          scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le  7  ore
          giornaliere e le 35 settimanali.
             Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare
          le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali".
             "Art.  19.  -  I fanciulli e gli adolescenti non possono
          essere adibiti al trasporto di  pesi  per  piu'  di  4  ore
          durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
             I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti
          a  lavorazioni  effettuate  con  il  sistema  dei  turni  a
          scacchi; ove questo sistema di lavorazione  sia  consentito
          dai  contratti  collettivi di lavoro, la partecipazione dei
          fanciulli  e  degli  adolescenti  puo'  essere  autorizzata
          dall'Ispettorato provinciale del lavoro".
             "Art.  20.  -  L'orario  di lavoro dei fanciulli e degli
          adolescenti non puo' durare senza interruzione  piu'  di  4
          ore  e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi
          le 4 ore e mezza,  deve  essere  interrotto  da  un  riposo
          intermedio della durata di un'ora almeno.
             I  contratti  collettivi  possono  ridurre la durata del
          riposo a mezz'ora.
             La riduzione di cui al comma precedente, in  difetto  di
          disposizioni   di   contratti   collettivi,   puo'   essere
          autorizzata  dall'Ispettorato   provinciale   del   lavoro,
          sentite  le  competenti  associazioni  sindacali, quando il
          lavoro  non   presenti   carattere   di   pericolosita'   o
          gravosita'.
             L'Ispettorato  provinciale  del  lavoro puo' proibire la
          permanenza nei locali  di  lavoro  dei  fanciulli  e  degli
          adolescenti durante i riposi intermedi".
             "Art.  21.  -  In deroga a quanto disposto dall'art. 20,
          l'Ispettorato provinciale del lavoro puo', nei casi in  cui
          il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita',
          prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
          non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche
          la durata del riposto intermedio".
             "Art.  22.  -  Il  riposo  domenicale  e settimanale dei
          minori  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  vigenti   in
          materia.
             In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo
          continuativo  di  almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte
          del sabato.
             Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli,
          nonche'  in  riprese  dirette  della  Radiotelevisione,  il
          riposo  settimanale  puo' essere concesso in giorno diverso
          dalla domenica".
             "Art. 23. - I fanciulli e gli adolescenti hanno  diritto
          ad  un  periodo  annuale  di  ferie retribuite che non puo'
          essere inferiore a giorni  30  per  coloro  che  non  hanno
          compiuto  i  16  anni  e  a  giorni 20 per coloro che hanno
          superato i 16 anni di eta'.
             i contratti collettivi di  lavoro  possono  regolare  le
          modalita' di godimento delle ferie".
             -   Il  testo  dell'art.  16  della  legge  n.  689/1981
          (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
             "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso  il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della
          sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
          il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
          o, se questa non vi e'  stata,  dalla  notificazione  degli
          estremi della violazione.
             Nei  casi  di  violazione  (del  testo unico delle norme
          sulla circolazione stradale e) dei regolamenti  comunali  e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  (rispettivamente
          l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R.  15  giugno
          1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della
          legge  14  febbraio  1974,  n. 62, e) l'art.  107 del testo
          unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D.
          3 marzo 1934, n. 383.
             Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
          in cui le norme antecedenti  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge non consentivano l'oblazione".
             Il  comma  secondo  del citato art. 16 e' stato abrogato
          dall'art.    231  del  D.Lgs.  30  aprile  1992,  n.   285,
          limitatamente  alla  parte  relativa  al  testo unico delle
          norme sulla circolazione stradale,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.