stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1994, n. 566

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/10/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-10-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Fanciulli ed adolescenti
1. L'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Sanzioni). - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, primo comma, lettere a), limitatamente ai lavori per i quali non può essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, b), d) ed e), della presente legge è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5, primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali può essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, f) e g), è punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.".
2. Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 499/1993 è il
seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti
di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) in materia di assunzione dei lavoratori:
1) mantenere la sanzione penale per l'illecita
intermediazione ed interposizione nella costituzione del
rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori
provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme
in modo da rendere più precisa e rigorosa
l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con
particolare riguardo all'effettivo trasferimento del
rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa
appaltatrice ed alle sue capacità tecniche ed
organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto
non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a
lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria
proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per
le ipotesi di maggiore gravità nello sfruttamento della
mano d'opera illecitamente appaltata;
2) mantenere la sanzione penale di cui all'art. 4,
comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125;
3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli
altri reati previsti in materia di costituzione del
rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo
la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni,
nonché le sanzioni amministrative accessorie
corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati
ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al
lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari
a quello dei lavoratori italiani e comunitari;
b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene
del lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi
speciali, una causa di estinzione del reato consistente
nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite
fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente
impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare
la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede
amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo
dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;
2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano
in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato
inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito
della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le
nuove disposizioni con la disciplina relativa allo
svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio
dell'azione penale e alla prescrizione;
3) prevedere per le contravvenzioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa
dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non
superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in
rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire che
l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore,
quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e
che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al
massimo, all'attuale ammontare;
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle
lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme
concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni
psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena
alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o
dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi
di maggiore gravità con riferimento al pericolo concreto
per la salute, la sola pena dell'arresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli
altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non
superiore a lire cinque milioni, nonché le sanzioni
amministrative accessorie corrispondenti alle pene
accessorie dei reati depenalizzati;
d) in materia di omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione
da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilità
al mancato versamento, entro un termine determinato, di
quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto
disposto dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e
d), trasformare in illeciti amministrativi le
contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola
pena dell'ammenda, nonché il delitto previsto dall'art.
509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo
di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di
denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con
esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonché
le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle
pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la
contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 22 luglio
1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi
o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare
l'art. 509, comma secondo, del codice penale;
f) prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di
pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità
dell'illecito;
g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni
previste dal presente articolo, le norme di coordinamento
delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché
le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità
competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti
agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura
degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni
interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
competenti per la materia di cui al presente articolo, che
si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione
degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire
almeno un mese prima della scadenza della delega".
Note all'art. 1:
- La legge n. 977/1967 reca: "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti". Si trascrive il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 di detta legge:
"Art. 3. - L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.
In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico".
"Art. 4. - Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e semprechè non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.
I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.
(Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365)".
"Art. 5. - Non possono essere adibiti:
a) i fanciulli e gli adolescenti di ètà inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'art. 6 della presente legge;
b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;
c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;
d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;
e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;
f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;
g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;
h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche".
"Art. 6. - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18 anni, nonché i lavori per i quali la occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica".
"Art. 7. - L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità".
"Art. 8. - I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico.
L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.
Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti".
"Art. 9. - L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.
Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.
Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge".
"Art. 10. - L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori di 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente".
"Art. 11. - La visita medica preventiva è eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro.
L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.
Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.
L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente".
"Art. 12. - I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso".
"Art. 14. - I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'art. 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purché questi non superino i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:
fanciulli maschi. . . . . . . . . . . . . kg. 10
fanciulli femmine . . . . . . . . . . . . " 5
adolescenti maschi. . . . . . . . . . . . " 20
adolescenti femmine . . . . . . . . . . . " 15
b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alle lettere a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo;
d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso dei veicoli.
Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri".
"Art. 15. - È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 4".
"Art. 17. - I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.
Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati".
"Art. 18. - Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali".
"Art. 19. - I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro".
"Art. 20. - L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi".
"Art. 21. - In deroga a quanto disposto dall'art. 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposto intermedio".
"Art. 22. - Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.
Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonché in riprese dirette della Radiotelevisione, il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica".
"Art. 23. - I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.
i contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie".
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione (del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e) dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, (rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e) l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione".
Il comma secondo del citato art. 16 è stato abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alla parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.