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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 563

Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/10/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1994)
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Testo in vigore dal: 1-10-1994
al: 30-11-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di trasporti e di parcheggi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, di  concerto
con  i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
dell'interno, dei lavori pubblici, per la  funzione  pubblica  e  gli
affari regionali, dell'ambiente, e per i beni culturali e  ambientali
e per la famiglia e la solidarieta' sociale; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
      Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale 
  1. Al fine di  contribuire  al  risanamento  e  allo  sviluppo  dei
trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni  e  gli
enti  locali  definiscono,  anche  mediante  apposite  conferenze  di
servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7  agosto  1990,
n.  241,  e  successive  modificazioni,  piani  finanziari   per   il
riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo  dal  1
gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che  non  risultino  coperti  con  i
contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi  di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche  e  private  e  con  i
contributi  di  cui  all'articolo  1,  commi  1   e   4-quater,   del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   485,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.  32,  nonche'  con  i
contributi  di  cui  ai  decreti-legge  15  giugno  1990,   n.   151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  226,  e
23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n.  97.
L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo  1,  comma  1,
del  citato  decreto-legge  n.  485  del  1992  e'  applicabile  alla
copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992-1993. 
  2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1
con un contributo decennale complessivo di lire 660  miliardi  annui.
Il contributo viene erogato agli enti locali e  alle  aziende  aventi
diritto tramite le regioni a statuto ordinario, una volta  completate
le procedure di cui ai commi 5 e 6, in base alle aliquote di  riparto
del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di  esercizio  delle
aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte
dello Stato. 
  3. Il contributo di cui al comma 2 e' assegnato a ciascuna  regione
dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potra'  comunque
risultare inferiore al 25 per cento  dell'ammontare  complessivo  dei
disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri  di
cui al comma 4. 
  4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2,
i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai  conti  consuntivi  dei
servizi pubblici debitamente  approvati,  ovvero  dai  bilanci  delle
imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo  V,
capo  V,  sezione  IX,  del  codice  civile,  sono  rideterminati  in
conformita' ai criteri adottati per l'applicazione del  decreto-legge
9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio  1987,  n.  18,  con  particolare   riferimento   a   quelli
concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per  il  trattamento
di fine rapporto e lo  scorporo,  per  le  aziende  miste,  dei  dati
gestionali afferenti  a  servizi  diversi  da  quelli  del  trasporto
pubblico locale. Per le aziende non dotate per  legge  di  organo  di
controllo interno, uno o piu' soggetti in possesso dei requisiti  per
l'iscrizione  al  registro  di  cui  all'articolo   1   del   decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.   88,   esprimono   un   giudizio
professionale sull'attendibilita'  dei  dati  cosi'  rideterminati  e
sulla loro capacita' di rappresentare le situazioni patrimoniali,  le
situazioni finanziarie ed  i  risultati  economici  conseguiti  dalle
aziende. 
  5. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma  2,  le
regioni devono trasmettere, entro il termine del 31 dicembre 1994, al
Ministero dei trasporti e della navigazione  apposita  certificazione
da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma  1.  Decorso
il predetto termine,  il  contributo  viene  ripartito  tra  le  sole
regioni adempienti. Le modalita' per la struttura, la redazione e  la
presentazione delle certificazioni, sono stabilite  con  decreto  del
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1994. 
  6.  Il  contributo  e'  erogato  a  condizione  che  il  piano   di
riassorbimento dei disavanzi di cui  al  comma  1  risulti  approvato
dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In
ogni caso, il contributo e' sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997
non siano  stati  effettuati  i  trasferimenti  di  competenza  delle
regioni e degli enti locali relativi ai disavanzi  e  risultanti  dai
piani di riassorbimento approvati. A  tal  fine  non  possono  essere
utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive  alienazioni  di
cespiti a terzi. 
  7. Per l'esercizio 1996 l'erogazione del contributo e' sospesa  per
le aziende di trasporto che entro il 31  dicembre  1995  non  abbiano
conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi  e  i  costi,
rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per  cento  della
differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento. 
  8. La sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma  7
puo' valere per il periodo massimo di due anni. Qualora al termine di
detto  periodo   sia   accertato   il   mancato   conseguimento   del
miglioramento del rapporto tra i proventi  e  i  costi  nella  misura
prevista al medesimo comma 7, viene meno per le  aziende  il  diritto
all'erogazione del contributo e il  relativo  importo  e'  utilizzato
dalle regioni  interessate  per  favorire  l'adozione  di  interventi
diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico  locale.  Il
diritto all'erogazione del contributo  viene  comunque  meno  qualora
alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi e  i  costi
sia inferiore al 15 per cento. 
  9. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma  7  devono
conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di  almeno
due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del  35  per
cento. 
  10. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo,  il
concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e  degli
enti locali  che  hanno  gia'  dato  copertura,  anche  parziale,  ai
disavanzi di cui al comma 1.