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DECRETO-LEGGE 26 luglio 1994, n. 468

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/7/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1994)
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  • REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE
    E MISURE DIVERSE
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    DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA
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Testo in vigore dal:  29-7-1994 al: 26-9-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione di procedimenti in materia urbanistico-edilizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 1994;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del'la difesa, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Definizione delle violazioni edilizie
1. Le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente decreto, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o nuove costruzioni superiori ai 750 metri cubi in relazione alla singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
2. I termini contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1 e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 4 e per 6.
4. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del comma 3, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e nei comuni turistici ed è diminuita di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.
5. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 31 ottobre 1994. La documentazione, di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta ferma, ove prescritto, la necessità di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35.
6. Le modalità di riscossione e versamento all'erario delle oblazioni con rateizzazione del 30% al 31 ottobre 1994 e del 70% al 30 aprile 1995 previste dal presente decreto sono determinate, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro.
7. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 ottobre 1994.
8. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 7, degli oneri di concessione di cui all'articolo 2, nonché la documentazione di cui al comma 5 ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria.
9. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono acquisite a titolo gratuito al patrimonio disponibile del comune.
10. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comma primo, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.".
11. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è subordinato al parere favorevole della amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centoventi giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.".
12. Il secondo comma dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applica nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.