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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1994, n. 428

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/7/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 505 (in G.U. 19/08/1994, n.193)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1994)
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Testo in vigore dal: 5-7-1994
al: 19-8-1994
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  la  Ferrovia  dello Stato S.p.a. ha affidato alla
T.A.V. S.p.a. la realizzazione del quadruplicamento veloce  dell'asse
Torino-Milano-Napoli;
  Considerato  che  occorre  pervenire  alla definizione dei rapporti
contrattuali in corso ed alla concreta realizzazione degli interventi
finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910,  nonche'  procedere
all'ammodernamento   ed   al  completamento  del  tratto  ferroviario
Saronno-Malpensa,  semplificando  alcune  procedure  in  materia   di
costruzioni aeroportuali;
  Considerato che l'attuazione dei relativi investimenti determinera'
un forte sostegno e rilancio dei livelli occupazionali nei rispettivi
settori, che versano attualmente in condizioni di grave crisi;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni concernenti  misure  idonee  a  soddisfare  le  indicate
esigenze;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione nel 29 giugno 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dei lavori pubblici;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.   Per   consentire  alla  T.A.V.  S.p.a.,  concessionaria  della
realizzazione del sistema ferroviario Alta  Velocita',  di  porre  in
essere le proprie attivita' tecnico-imprenditoriali, preliminari alla
costruzione   delle   opere,  alle  conferenze  dei  servizi  di  cui
all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  14,  comma  2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotto  dall'articolo  2,  comma  13,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.