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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 385

Disposizioni in materia di trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 21/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
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Testo in vigore dal:  17-6-1996
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Art. 7

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali di valore superiore ad un miliardo di lire, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, può convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e non territoriali e degli altri soggetti pubblici comunque tenuti ad adottare atti di concerto o d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e concessioni previsti da legge statali o regionali.
2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionale, valuta i progetti esecutivi e si esprime su di essi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.
3. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di concerto o di intesa, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le approvazioni e le concessioni previsti da leggi statali e regionali comportando, se del caso, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici.
4. Ove le decisioni della conferenza comportino variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che in seno alla conferenza non si raggiunga l'unanimità per dissenso dei rappresentanti degli enti territoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, può promuovere la conclusione di un accordo di programma tra l'amministrazione interessata al progetto di opere e gli enti territoriali.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1992. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che il termine di cui al presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 1995.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 421, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996."