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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1994, n. 428

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/7/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 505 (in G.U. 19/08/1994, n.193)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1994)
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Testo in vigore dal:  5-7-1994 al: 19-8-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la Ferrovia dello Stato S.p.a. ha affidato alla T.A.V. S.p.a. la realizzazione del quadruplicamento veloce dell'asse Torino-Milano-Napoli;
Considerato che occorre pervenire alla definizione dei rapporti contrattuali in corso ed alla concreta realizzazione degli interventi finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, nonché procedere all'ammodernamento ed al completamento del tratto ferroviario Saronno-Malpensa, semplificando alcune procedure in materia di costruzioni aeroportuali;
Considerato che l'attuazione dei relativi investimenti determinerà un forte sostegno e rilancio dei livelli occupazionali nei rispettivi settori, che versano attualmente in condizioni di grave crisi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure idonee a soddisfare le indicate esigenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione nel 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per consentire alla T.A.V. S.p.a., concessionaria della realizzazione del sistema ferroviario Alta Velocità, di porre in essere le proprie attività tecnico-imprenditoriali, preliminari alla costruzione delle opere, alle conferenze dei servizi di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.