stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 420

Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2015)
nascondi
vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 27-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
2, commi 7, 8 e 9;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli
16 e 17;
  Visto  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
dalla  legge  8  febbraio  1934,  n. 367, e successive modificazioni,
nonche'  il  relativo  regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
  Considerato   che  i  termini  per  l'emissione  dei  pareri  delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati  ai  sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono scaduti in data 30 marzo 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994;
  Ritenuto   di  non  poter  aderire  ai  rilievi  pregiudiziali  del
Consiglio  di Stato, in quanto superati dall'intervenuta delibera del
Consiglio   dei   Ministri   dell'11  febbraio  1994,  nonche'  dalla
deliberazione  in  data  odierna; tenuto altresi' conto che i rilievi
stessi sono stati superati dallo stesso Consiglio di Stato nei pareri
resi su analoghe questioni nelle adunanze del 24 marzo, 31 marzo e 13
aprile 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1. Il presente regolamento disciplina le procedure di concessione e
autorizzazione  per  l'installazione  di impianti di lavorazione o di
deposito di oli minerali.
  2.  Ai fini del presente regolamento si intende per "Ministero", il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
2, commi 7, 8 e 9;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli
16 e 17;
  Visto  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
dalla  legge  8  febbraio  1934,  n. 367, e successive modificazioni,
nonche'  il  relativo  regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
  Considerato   che  i  termini  per  l'emissione  dei  pareri  delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati  ai  sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono scaduti in data 30 marzo 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994;
  Ritenuto   di  non  poter  aderire  ai  rilievi  pregiudiziali  del
Consiglio  di Stato, in quanto superati dall'intervenuta delibera del
Consiglio   dei   Ministri   dell'11  febbraio  1994,  nonche'  dalla
deliberazione  in  data  odierna; tenuto altresi' conto che i rilievi
stessi sono stati superati dallo stesso Consiglio di Stato nei pareri
resi su analoghe questioni nelle adunanze del 24 marzo, 31 marzo e 13
aprile 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1. Il presente regolamento disciplina le procedure di concessione e
autorizzazione  per  l'installazione  di impianti di lavorazione o di
deposito di oli minerali.
  2.  Ai fini del presente regolamento si intende per "Ministero", il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.