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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
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Testo in vigore dal:  10-12-1994 al: 31-12-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 26 marzo 1994;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso dalle Sezioni riunite nelle adunanze del 4, 5 e 10 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

Principi generali e precisazioni terminologiche
1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalità, da principi di certezza, pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti.
2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale.
3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.
4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine "Ragionerie" i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:
a) Ragionerie centrali;
b) Ragionerie regionali;
c) Ragionerie provinciali.
Per "Sistema informativo integrato" si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, 421". Le successive modificazioni sono state apportate dai decreti legislativi: 19 luglio 1993, n. 247; 10 novembre 1993 n. 470; 23 dicembre 1993, n. 546.