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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 1993, n. 598

Regolamento recante norme sulle modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/3/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1995)
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  19-3-1994

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INTERNO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;
Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, modificato dall'art. 20, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che demanda all'emanazione di decreti interministeriali la fissazione di particolari modalità per l'adempimento degli obblighi di acquisizione e trasmissione dei relativi dati e notizie da parte delle aziende di credito, degli istituti di credito speciale, delle società finanziarie e fiduciarie e di intermediari che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione;
Visto l'art. 10, comma 3, lettera c), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il quale prevede, per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1 del citato art. 7, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle citate norme;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/92 espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992, richiesto a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione protocollo n. 301265 inviata il 4 giugno 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A

D O T T il seguente regolamento:

Art. 1

1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le norme del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 13 del D.P.R. n. 605/1973 e successive modificazioni, dispone che se le comunicazioni all'anagrafe tributaria non vengono effettuate nei termini stabiliti si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire quaranta miloni; se invece le comunicazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena pecuniaria da lire quarantamila a lire duecentomila; infine, in caso di comunicazioni incomplete o inesatte si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire quattrocentomila per ciascuna omissione o inesattezza.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e ) (soppressa dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 167/1990, come modificato dall'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
"Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italila. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.
2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 7.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.
4- bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze".