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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 1993, n. 596

Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-03-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1997)
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Testo in vigore dal: 19-12-1997
aggiornamenti all'articolo
                 IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
                           DI CONCERTO CON 
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
  Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre  1961,  n.  1181,  il
quale prevede che la tariffa degli onorari e delle  indennita'  ed  i
criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni  professionali
dei geometri sono stabilite mediante  decreto  del  Ministro  per  la
giustizia di concerto con il  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  su
proposta del Consiglio nazionale dei geometri; 
  Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei
geometri approvata con legge 2  marzo  1949,  n.  144,  e  successivi
adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n.  32,  7  ottobre
1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti  ministeriali
25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16  aprile  1976,  4  marzo  1980,  16
settembre 1982, 7 settembre 1988, n. 407; 
  Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri; 
  Visto il parere favorevole espresso  dal  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici nell'adunanza del  26  giugno  1991  e  dal  Comitato
interministeriale prezzi ai  sensi  dell'art.  14,  penultimo  comma,
della legge n. 887/1984 in data 22 aprile 1992; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 giugno 1993; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
ai sensi dell'art. 17 della lege 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Compensi a vacazione 
  1. L'art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n.  407,  e'
sostituito dal seguente: 
   "((1. I compensi  a  vacazione  previsti  dall'articolo  31  della
tariffa approvata con legge 23  marzo  1949,  n.  144,  e  successive
modificazioni sono stabiliti, per ogni ora  o  frazione  di  ora,  in
ragione di: 
    L. 43.500 per il geometra; 
    L. 27.000 per gli aiutanti di concetto. 
   2. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo  comma,
sono stabiliti per ogni ora o frazione  di  ora,  in  ragione  di  L.
87.000  per  il  geometra  e  di  L.  55.000  per  gli  aiutanti   di
concetto.))"