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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 settembre 1988, n. 407

Revisione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/10/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1997)
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Testo in vigore dal:  19-12-1997
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IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181;
Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982;
Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa;

Visto

il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984; Decreta:

Art. 1

((
1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:
L. 43.500 per il geometra;
L. 27.000 per gli aiutanti di concetto.
2. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto.
))