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LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1181

Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  8-12-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La tariffa degli onorari e delle indennità, ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri, sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1961

GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA