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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 dicembre 1993, n. 588

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 28 giugno 1991, n. 323, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/2/1994
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Testo in vigore dal: 6-2-1994
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  decreto  interministeriale  28  giugno  1991,  n.   323,
concernente  il  regolamento  per l'attuazione della profilassi della
tubercolosi, della brucellosi e della leucosi  bovina  enzootica  dei
bovini  nei  centri  di controllo genetico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1991;
  Visto l'art. 4 del  predetto  decreto  che  consente  l'accesso  ai
centri   di   controllo  genetico  di  bovini  provenienti  anche  da
allevamenti indenni da brucellosi sino e non  oltre  al  31  dicembre
1992;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato  che  attualmente  molti  allevamenti non ufficialmente
indenni da brucellosi conferiscono soggetti  ai  predetti  centri  di
controllo   genetico  in  virtu'  della  citata  deroga,  pur  avendo
abbandonato  da  tempo  la  vaccinazione  antibrucellare  ancora  non
possono  essere  riconosciuti  allevamenti  ufficialmente  indenni da
brucellosi in quanto al fine del riconoscimento deve intercorrere  un
periodo di trentasei mesi dall'interruzione della vaccinazione;
  Ritenuto pertanto opportuno un ulteriore periodo di adeguamento per
consentire  agli  allevamenti che abbiano abbandonato la vaccinazione
alla data di entrata in vigore del suddetto decreto 28  giugno  1991,
n.  323,  di  raggiungere  la  qualifica di allevamento ufficialmente
indenne da brucellosi;
  Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23  gennaio
1968, n. 33, nella seduta del 5 aprile 1993;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' in data 26 marzo
1993;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 1 ottobre 1993;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 25 ottobre 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  deroga  prevista dall'art. 4 del decreto 28 giugno 1991, n.
323, concernente il riconoscimento della qualifica  di  ufficialmente
indenne da brucellosi bovina, viene prorogata fino al 30 giugno 1994.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 4 del D.M. n. 323/1991, entrato in
          vigore il 17 ottobre 1991, e' il seguente:
             "Art. 4. - 1. I centri di controllo genetico di  cui  al
          precedente  art. 1, sono riconosciuti ufficialmente indenni
          da brucellosi bovina alle seguenti condizioni:
              che tutti i bovini che  vi  affluiscono  provengano  da
          allevamenti  ufficialmente  indenni da brucellosi bovina e,
          sino e non oltre al 31 dicembre 1992, anche da  allevamenti
          indenni da brucellosi;
              nei  predetti  allevamenti i controlli periodici per la
          brucellosi bovina siano stati effettuati  nei  dodici  mesi
          precedenti  il  trasferimento  del soggetto nel centro. Nel
          caso che il soggetto abbia raggiunto o  superato  il  sesto
          mese    di    eta'    abbia   presentato   un   titolo   di
          sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. agglutinanti ed  un
          titolo  inferiore  a  20  U.  CEE/ml  alla  fissazione  del
          complemento   eseguiti   nei   trenta   giorni   precedenti
          l'introduzione nel centro;
              che  nei  bovini  durante  il periodo di permanenza nel
          centro  non  sia  stato  constatato  alcun  segno   clinico
          riferibile a brucellosi;
              che tutti i bovini durante il periodo di permanenza nel
          centro  abbiano  presentato un tasso di sieroagglutinazione
          inferiore a 30 U.I. per ml ed una  reazione  negativa  alla
          fissazione  del  complemento  ripetute dopo una distanza di
          almeno tre mesi. Il secondo controllo va comunque praticato
          dopo il compimento del dodicesimo mese di eta'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - La commissione  di  cui  all'art.  2  della  legge  n.
          33/1968  (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla
          bonifica sanitaria degli allevamenti  dalla  tubercolosi  e
          dalla   brucellosi)   e'  la  commissione,  presieduta  dal
          direttore generale dei servizi  veterinari,  incaricata  di
          esprimere  il  preventivo  parere  in  ordine  ai  piani di
          profilassi  e  di  risanamento  nazionali degli allevamenti
          dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi ovina e caprina
          per la successiva approvazione del Ministro  della  sanita'
          di  concerto  ora  con  il Ministro delle risorse agricole,
          alimentari e forestali.