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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 dicembre 1993, n. 588

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 28 giugno 1991, n. 323, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/2/1994
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Testo in vigore dal:  6-2-1994

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1991, n. 323, concernente il regolamento per l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1991;
Visto l'art. 4 del predetto decreto che consente l'accesso ai centri di controllo genetico di bovini provenienti anche da allevamenti indenni da brucellosi sino e non oltre al 31 dicembre 1992;
Considerato che attualmente molti allevamenti non ufficialmente indenni da brucellosi conferiscono soggetti ai predetti centri di controllo genetico in virtù della citata deroga, pur avendo abbandonato da tempo la vaccinazione antibrucellare ancora non possono essere riconosciuti allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi in quanto al fine del riconoscimento deve intercorrere un periodo di trentasei mesi dall'interruzione della vaccinazione;
Ritenuto pertanto opportuno un ulteriore periodo di adeguamento per consentire agli allevamenti che abbiano abbandonato la vaccinazione alla data di entrata in vigore del suddetto decreto 28 giugno 1991, n. 323, di raggiungere la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;
Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 5 aprile 1993;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La deroga prevista dall'art. 4 del decreto 28 giugno 1991, n. 323, concernente il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi bovina, viene prorogata fino al 30 giugno 1994.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4 del D.M. n. 323/1991, entrato in vigore il 17 ottobre 1991, è il seguente:
"Art. 4. - 1. I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1, sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi bovina alle seguenti condizioni:
che tutti i bovini che vi affluiscono provengano da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi bovina e, sino e non oltre al 31 dicembre 1992, anche da allevamenti indenni da brucellosi;
nei predetti allevamenti i controlli periodici per la brucellosi bovina siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti il trasferimento del soggetto nel centro. Nel caso che il soggetto abbia raggiunto o superato il sesto mese di età abbia presentato un titolo di sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. agglutinanti ed un titolo inferiore a 20 U. CEE/ml alla fissazione del complemento eseguiti nei trenta giorni precedenti l'introduzione nel centro;
che nei bovini durante il periodo di permanenza nel centro non sia stato constatato alcun segno clinico riferibile a brucellosi;
che tutti i bovini durante il periodo di permanenza nel centro abbiano presentato un tasso di sieroagglutinazione inferiore a 30 U.I. per ml ed una reazione negativa alla fissazione del complemento ripetute dopo una distanza di almeno tre mesi. Il secondo controllo va comunque praticato dopo il compimento del dodicesimo mese di età".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La commissione di cui all'art. 2 della legge n. 33/1968 (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi) è la commissione, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari, incaricata di esprimere il preventivo parere in ordine ai piani di profilassi e di risanamento nazionali degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi ovina e caprina per la successiva approvazione del Ministro della sanità di concerto ora con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.