stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. 73

Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 febbraio 1994, n. 162 (in G.U. 09/03/1994, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1994)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 31-1-1994
al: 1-2-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di integrare la
nuova  legislazione  elettorale  con  riferimento  al  numero   delle
sottoscrizioni richieste per la presentazione dei singoli candidati e
delle  liste  per  l'elezione  della  Camera dei deputati, in caso di
anticipato scioglimento del Parlamento;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 gennaio 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato
  1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico  delle  leggi  recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto
1993, n. 277, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In caso
di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza
di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni e'  ridotto
alla meta'.".
  2.  All'articolo  18-bis,  comma  1, terzo periodo, del testo unico
della legge recante norme per l'elezione della Camera  dei  deputati,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge  4
agosto  1993,  n.  277,  le parole: "secondo periodo" sono sostituite
dalle seguenti: "secondo e terzo periodo".