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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. 73

Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 febbraio 1994, n. 162 (in G.U. 09/03/1994, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1994)
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Testo in vigore dal:  31-1-1994 al: 1-2-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare la nuova legislazione elettorale con riferimento al numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione dei singoli candidati e delle liste per l'elezione della Camera dei deputati, in caso di anticipato scioglimento del Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato
1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.".
2. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, del testo unico della legge recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: "secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "secondo e terzo periodo".