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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1994, n. 73

Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 febbraio 1994, n. 162 (in G.U. 09/03/1994, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1994)
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Testo in vigore dal: 2-2-1994
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  integrare  la
nuova  legislazione  elettorale  con  riferimento  al  numero   delle
sottoscrizioni richieste per la presentazione dei singoli candidati e
delle liste per l'elezione della Camera  dei  deputati,  in  caso  di
anticipato scioglimento del Parlamento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
          Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato 
  1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico  delle  leggi  recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,   come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto
1993, n. 277, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In caso
di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza
di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni e'  ridotto
alla meta'.". 
(( 2. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo,  del  testo  unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,))
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge  4
agosto 1993, n. 277, le parole:  "secondo  periodo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "secondo e terzo periodo".