stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 dicembre 1993, n. 581

Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/3/1994
nascondi
Testo in vigore dal: 3-3-1994
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto l'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1991, n. 439, concernente il
regolamento sulle sponsorizzazioni dei programmi radiotelevisivi;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  27  agosto  1993,   n.   323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  la  disciplina  sulle
sponsorizzazioni dei programmi radiotelevisivi adottata  con  decreto
ministeriale 4 luglio 1991, n. 439;
  Vista la proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 ottobre 1993;
  Ritenuto che le ipotesi di divieto di sponsorizzazione di notiziari
scientifici o di programmi il cui contenuto sia in evidente contrasto
con la natura dell'attivita' dello sponsor,  non  siano  conformi  ai
principi della legge e della direttiva comunitaria 3 ottobre 1989, n.
89/552/CEE,  e  possano  determinare  difficolta'  di  applicazione e
incertezze interpretative;
  Considerato che l'art. 8, comma 5, della legge 6  agosto  1990,  n.
223,  prevede  il  divieto  di pubblicita' indiretta dei prodotti del
tabacco,  ma   non   detta   analoga   disciplina   in   materia   di
sponsorizzazioni;
  Considerata,  altresi',  l'opportunita'  di rimettere agli ordini e
collegi professionali l'autonoma valutazione sul rispetto delle norme
deontologiche da parte degli iscritti;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata  il  9 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Oggetto della regolamentazione
  1. Il presente regolamento ha per oggetto la  regolamentazione  dei
programmi  radiofonici  e televisivi ai sensi ed ai fini dell'art. 3,
comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito  dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 483, in relazione all'art. 8 della legge 6
agosto  1990,  n.  223,  quale  integrato  e  modificato dallo stesso
decreto-legge 19 ottobre 1992, n.   408, e all'art.  9  del  decreto-
legge  27  agosto  1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422.
  2.  Le  disposizioni  in  esso  contenute  si  applicano  sia  alla
concessionaria  pubblica, sia ai concessionari privati, salvo che non
sia diversamente stabilito in modo espresso.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990
          (Disciplina  del   sistema   radiotelevisivo   pubblico   e
          privato),  come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992
          e dall'art. 9 del D.L. n. 323/1993, e' il seguente:
             "Art.  8  (Disposizioni  sulla  pubblicita').  -  1.  La
          pubblicita'  radiofonica e televisiva non deve offendere la
          dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di
          razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni
          religiose ed  ideali,  non  deve  indurre  a  comportamenti
          pregiudizievoli  per  la salute, la sicurezza e l'ambiente,
          non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a  minorenni,
          e  ne  e'  vietato  l'inserimento  nei programmi di cartoni
          animati.
             2. La pubblicita' televisiva e radiofonica  deve  essere
          riconoscibile  come  tale  ed essere distinta dal resto dei
          programmi  con  mezzi  ottici  o   acustici   di   evidente
          percezione.
             3.  In  relazione  a quanto previsto dalla direttiva del
          Consiglio  delle  Comunita'  europee  del  3  ottobre  1989
          (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante
          la   trasmissione   di  opere  teatrali,  cinematografiche,
          liriche  e  musicali   e'   consentito   negli   intervalli
          abitualmente    effettuati    nelle    sale    teatrali   e
          cinematografiche.  Per  le  opere  di  durata   programmata
          superiore   a   quarantacinque  minuti  e'  consentita  una
          ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita
          una  ulteriore  interruzione  se  la   durata   programmata
          dell'opera  supera di almeno venti minuti due o piu' atti o
          tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
             4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta
          da non oltre cinque membri e da  lui  stesso  nominata  tra
          personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere
          di   alto  valore  artistico,  nonche'  le  trasmissioni  a
          carattere educativo e  religioso  che  non  possono  subire
          interruzioni pubblicitarie.
             5.  E'  vietata  la pubblicita' radiofonica e televisiva
          dei medicinali e delle cure mediche disponibili  unicamente
          con  ricetta  medica.  Il  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni   emana   con   proprio   decreto   norme
          sull'inserimento  dei  messaggi  pubblicitari in attuazione
          degli articoli 13, 15 e 16 della  direttiva  del  Consiglio
          delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) (si
          veda al riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425, n.d.r.).
             6.  La  trasmissione  di  messaggi pubblicitari da parte
          della concessionaria pubblica non puo' eccedere  il  4  per
          cento  dell'orario  settimanale  di programmazione ed il 12
          per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
          superiore  al  2 per cento nel corso di un'ora, deve essere
          recuperata nell'ora antecedente o successiva.
             7. La trasmissione di messaggi  pubblicitari  televisivi
          da  parte  dei concessionari privati per la radiodiffusione
          televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15  per
          cento  dell'orario  giornaliero  di programmazione ed il 18
          per cento di ogni ora; una  eventuale  eccedenza,  comunque
          non  superiore  al  2  per  cento nel corso di un'ora, deve
          essere recuperata nell'ora  antecedente  o  successiva.  Un
          identico  limite  e'  fissato  per  i concessionari privati
          autorizzati,  ai  sensi  dell'art.  21,  a  trasmettere  in
          contemporanea  su  almeno  dodici  bacini  di  utenza,  con
          riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
             8. La trasmissione di messaggi pubblicitari  radiofonici
          da  parte  dei  concessionari privati non puo' eccedere per
          ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per  cento
          per  la  radiodiffusione  sonora in ambito nazionale, il 20
          per cento per la radiodiffusione sonora in  ambito  locale,
          il  5  per  cento per la radiodiffusione sonora nazionale o
          locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.
             9. La trasmissione di messaggi  pubblicitari  televisivi
          da  parte  dei concessionari privati per la radiodiffusione
          televisiva in ambito locale non puo'  eccedere  il  20  per
          cento  di  ogni  ora  e  di  ogni giorno di programmazione.
          Un'eventuale eccedenza, comunque non  superiore  al  2  per
          cento  nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
          antecedente o successiva.
             9-bis.  Il  tempo  massimo  di  trasmissione  quotidiana
          dedicato   alla  pubblicita'  da  parte  dei  concessionari
          privati  per  la  radiodiffusione  televisiva   in   ambito
          nazionale  e' portato al 20 per cento se comprende forme di
          pubblicita' come le offerte fatte direttamente al  pubblico
          ai  fini  della  vendita,  dell'acquisto  o del noleggio di
          prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi  restando
          i  limiti  di  affollamento  giornaliero e orario di cui al
          comma 7 per le forme di pubblicita' diverse  dalle  offerte
          di  cui  al presente comma. Per i medesimi concessionari il
          tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte  non
          deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.
            9-ter.   Per  quanto  riguarda  i  concessionari  per  la
          radiodiffusione  televisiva  in  ambito  locale,  il  tempo
          massimo    di   trasmissione   quotidiana   dedicato   alla
          pubblicita', qualora  siano  comprese  le  altre  forme  di
          pubblicita'  di  cui al comma 9- bis, come le offerte fatte
          direttamente al pubblico, e' portato al 35 per cento, fermo
          restando il limite di affollamento orario e giornaliero per
          gli spot di cui al comma 9.
            9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione
          televisiva in ambito locale gli indici di cui al  comma  9-
          ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993.
             10.  La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari
          privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica
          devono        trasmettere       messaggi       pubblicitari
          contemporaneamente, e con identico contenuto,  su  tutti  i
          bacini serviti.
          I    concessionari    privati    che    abbiano    ottenuto
          l'autorizzazione di cui all'art. 21,  possono  trasmettere,
          oltre   alla   pubblicita'  nazionale,  pubblicita'  locale
          diversificata   per    ciascuna    zona    oggetto    della
          autorizzazione,        interrompendo        temporaneamente
          l'interconnessione.
             11. Sono nulle e si hanno per non  apposte  le  clausole
          dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari
          privati  di  trasmettere  programmi  diversi  o  aggiuntivi
          rispetto ai messaggi pubblicitari.
             12. Ai sensi della presente legge  per  sponsorizzazione
          si   intende  ogni  contributo  di  un'impresa  pubblica  o
          privata,  non   impegnata   in   attivita'   televisive   o
          radiofoniche   o  di  produzione  di  opere  audiovisive  o
          radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo  di
          promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
          sue attivita' o i suoi prodotti.
             13.  I  programmi  sponsorizzati  devono  rispondere  ai
          seguenti criteri:
               a)  il  contenuto   e   la   programmazione   di   una
          trasmissione  sponsorizzata  non  possono  in  nessun  caso
          essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da  ledere
          la    responsabilita'    e   l'autonomia   editoriale   dei
          concessionari privati o della concessionaria  pubblica  nei
          confronti delle trasmissioni;
               b)   devono   essere  chiaramente  riconoscibili  come
          programmi sponsorizzati e indicare il nome  o  il  logotipo
          dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
              b-bis)  non devono stimolare all'acquisto o al noleggio
          dei prodotti  o  servizi  dello  sponsor  o  di  un  terzo,
          specialmente  facendo  riferimenti  specifici  di carattere
          promozionale a detti prodotti o servizi.
             14. I programmi  non  possono  essere  sponsorizzati  da
          persone  fisiche  o  giuridiche la cui attivita' principale
          consista nella fabbricazione o vendita di  sigarette  o  di
          altri  prodotti  del tabacco, nella fabbricazione o vendita
          di  superalcolici,  nella  fabbricazione   o   vendita   di
          medicinali   ovvero   nella  prestazione  di  cure  mediche
          disponibili unicamente con ricetta medica.
             15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro
          delle  poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro
          novanta  giorni,  con   decreto,   una   piu'   dettagliata
          regolamentazione  in materia di sponsorizzazioni sia per la
          concessionaria pubblica sia per i concessionari privati (si
          veda al riguardo il D.P.R. 4 luglio 1991, n. 439, n.d.r.).
             16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          poste   e  delle  telecomunicazioni,  di  concerto  con  il
          Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il  Garante
          ed  il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo
          degli  introiti  pubblicitari  quale  fonte  accessoria  di
          proventi  che  la concessionaria pubblica potra' conseguire
          nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando,
          a quello stabilito per  l'anno  precedente,  la  variazione
          percentuale   prevista   per   il   gettito   pubblicitario
          radiotelevisivo  per  l'anno  in  corso.  Ove  il   gettito
          pubblicitario  previsto si discosti da quello effettivo, il
          limite  massimo  degli  introiti  pubblicitari  per  l'anno
          successivo  terra'  conto  dell'aumento o della diminuzione
          verificatisi.
             17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del  presente
          articolo  e  la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,
          n. 103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre  1992.
          In  tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale
          di cui al comma 13 dell'art. 6,  in  relazione  alle  nuove
          dimensioni   comunitarie   e   all'andamento   del  mercato
          pubblicitario, le  necessarie  ed  opportune  modificazioni
          alla   suddetta   normativa.   Il   Governo  provvede  alle
          conseguenti iniziative legislative.
             18. L'art. 21 della legge 14 aprile  1975,  n.  103,  e'
          abrogato".
             -  Il  comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 408/1992 (Proroga
          dei termini in  materia  di  impianti  di  radiodiffusione)
          prevede  che:  "Il Garante, in materia di sponsorizzazioni,
          di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte
          fatte direttamente al  pubblico,  entro  centoventi  giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto, propone al  Ministro  delle  poste  e
          delle   telecomunicazioni,   che  provvede  nei  successivi
          sessanta giorni,  acquisito  il  parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti,  le  necessarie  modificazioni al
          decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni
          4  luglio  1991,  n.  439,  adeguandolo  alle  disposizioni
          comunitarie e tenendo conto delle disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".
             Il  D.Lgs.  n.  50/1990,  sopracitato, reca: "Attuazione
          della direttiva  n.  85/577/CEE  in  materia  di  contratti
          negoziati fuori dei locali commerciali".
             - L'art. 9, comma 1, del D.L. n. 323/1993 (Provvedimenti
          urgenti in materia radiotelevisiva) sostituisce il comma 9-
          ter, dell'art. 8 della legge n. 223/1990 soprariportato. Il
          comma  2  dello  stesso art.   9 cosi' prosegue: "Sino alla
          data di entrata in vigore delle  modificazioni  al  decreto
          del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio
          1991, n. 439, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge
          19  ottobre  1992,  n.  408, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483,  fatto  salvo  quanto
          previsto  dal  comma  9-quater  dell'art.  8  della legge 6
          agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'art.  3,  comma  1,  del
          medesimo  decreto-legge 10 ottobre 1992, n. 408, continuano
          ad applicarsi le disposizioni  di  cui  al  citato  decreto
          ministeriale".
             -  La direttiva CEE n. 89/552, relativa al coordinamento
          di determinate disposizioni  legislative,  regolamentari  e
          amministrative  degli  Stati membri concernenti l'esercizio
          delle  attivita'  televisive,  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 298 del 17
          ottobre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n. 93 del 27 novembre 1989 - 2a serie
          speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 17:
             "Art. 17. - I programmi  televisi  sponsorizzati  devono
          rispondere ai seguenti criteri:
               a)   il   contenuto   e   la   programmazione  di  una
          trasmissione  sponsorizzata  non  possono  in  nessun  caso
          essere  influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere
          la responsabilita' e l'autonomia  editoriale  dell'emitente
          nei confronti delle trasmissioni;
               b)   devono   essere  chiaramente  riconoscibili  come
          programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il  logotipo
          dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;
               c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei
          prodotti   o   servizi   dello   sponsor  e  di  un  terzo,
          specialmente facendo  riferimenti  specifici  di  carattere
          promozionale a detti prodotti o servizi.
             2.   I   programmi   televisivi   non   possono   essere
          sponsorizzati  da  persone  fisiche  o  giuridiche  la  cui
          attivita' principale consiste nella fabbricazione o vendita
          di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicita'
          sia vietata ai sensi dell'art. 13 o 14.
             3.  I  telegiornali ed i notiziari di carattere politico
          non possono essere sponsorizzati".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
          modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e  dall'art.  9
          del D.L. n.  323/1993, si veda in nota alle premesse.